CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2019, n. 28493
Tributi – Accertamento ex art. 39, co. 1, lett. d), del DPR n. 600 del 1973 – Scostamento rispetto ai parametri – Valore presuntivo – Onere di prova contraria del contribuente. – Processo tributario – Sospensione – Definizione agevolata ex art. 6, D.L. n. 119 del 2018 – Deposito domanda e versamento – Termine perentorio
Rilevato che
– Con sentenza n. 2749/2/17 depositata in data 19 luglio 2017 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 502/1/08 della Commissione tributaria provinciale di Messina, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto da A. M. S., contro l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 1999;
– La CTR non confermava la decisione di primo grado, ritenendo corretto il procedimento seguito dall’amministrazione ai fini dell’accertamento condotto ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, e posto alla base della ripresa, come pure nel merito non assolto l’onere della prova in capo al contribuente per giustificare lo scostamento significativo dei ricavi dichiarati rispetto agli standard applicati dall’Agenzia omogenei all’attività di impresa;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che
– Preliminarmente, va dato atto che il contribuente, nelle sue memoria autorizzate datate 20 giugno 2019 e depositate poco prima dell’adunanza camerale ha avanzato, tra l’altro, istanza di sospensione del processo, dando evidenza di aver depositato in data 9.5.2019 domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. 119 del 2018 e offrendo copia del pagamento;
– L’istanza non può essere accolta. Per espressa previsione di legge, al fine di ottenere l’effetto sospensivo del processo ex art. 6 d.l. 119 del 2018 sino al 31 dicembre 2020, deve essere depositata avanti all’autorità giudiziaria avanti alla quale pende il processo la copia della domanda di definizione e del versamento, entro il termine perentorio del 10.6.2019. A riguardo, l’art. 6, comma 10, d.l. 119 del 2018 infatti statuisce: «Le controversie non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.». Inoltre, se è vero che anteriormente al deposito delle memorie autorizzate il contribuente aveva anticipato via posta l’istanza di sospensione, attraverso una nota denominata “Deposito documenti” e datata 4.6.2019, va considerato che non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n. 28 del 2004, ossia non vale nel caso di specie il momento della spedizione della stessa. Infatti, non si tratta di eseguire una notifica alle parti, prevista dal sistema processuale codificato per la Corte di Cassazione, ma di depositare della documentazione in cancelleria entro un termine perentorio. Se la parte sceglie una forma di trasmissione di atti e di documenti via posta, ne sopporta i rischi e i tempi incerti, considerato anche che la previsione dell’art.6, comma 10, d.l. n.119 del 2018 fa esplicitamente riferimento alla sola data di deposito in cancelleria della domanda di definizione e del versamento. Pertanto, fa fede il timbro del depositato apposto dalla Cancelleria centrale che è dell’11 giugno 2019, come evincibile dal timbro apposto sul documento pervenuto e dallo stesso sistema informatico SIC;
– Deve così affermarsi il principio di diritto che segue: «in tema di sospensione del processo ai sensi dell’art.6, comma 10, d.l. 119 del 2018, per ottenere l’effetto sospensivo sino al 31 dicembre 2020 deve essere depositata in cancelleria copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine perentorio del 10 giugno 2019 e, ove la parte si affidi alla spedizione postale di tale documentazione, non trova applicazione il principio della dissociazione degli effetti della notifica per notificante e notificato secondo i canoni fissati da Corte Cost. n.28 del 2004, sia in quanto non si tratta di notifica alla parte processualmente codificata, sia in quanto la legge fa riferimento espresso al momento del suo deposito e, dunque, alla ricezione della spedizione come documentata dalla cancelleria con timbro del pervenuto e registrazione sul SIC.»;
– Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – il contribuente ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.39 e 42, d.lgs. n.600 del 1973, e 3, commi 181 e ss., I. n.549 del 1995, per aver la CTR ritenuto giustificata la ripresa sulla base del solo scostamento del reddito dichiarato rispetto ai parametri applicati, senza indicare ulteriori elementi idonei a suffragare il maggior reddito d’impresa accertato;
– Il motivo è infondato. Va infatti ribadito che: «L’ufficio che procede ad accertamento dell’imposta sui redditi ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi, ai sensi dell’art. 3, comma 181, della I. n. 549 del 1995, dei parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perché quelli considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal comma 1 dell’art. 2728 c.c., e sono, di per sé, idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l’inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale.» (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 10242 del 26/04/2017, Rv. 643929 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 27874 del 31/10/2018, Rv. 651093 – 01);
– Orbene, premesso che è pacifico il fatto che la ripresa tragga origine da un accertamento ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e che sia stato attivato dall’Agenzia il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, senza esito positivo, correttamente la CTR ha ritenuto legittima la procedura che ha disposto l’avviso senza necessità di elementi di prova ulteriori rispetto allo scostamento accertato, perché quelli considerati nell’elaborazione dei parametri stessi e l’applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente, hanno già i caratteri della presunzione legale, e sono, di per sé, idonei a fondare un corrispondente accertamento, salva la prova contraria che la stessa CTR ha accertato non essere stata fornita e che il contribuente non adduce di aver fornito, indicandola specificamente, e non censura essere un fatto controverso decisivo e non debitamente valutato dal giudice;
– In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
La Corte dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n.228 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1 -bis D.P.R. n.115/2002, testo unico spese di giustizia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 2133 depositata il 22 gennaio 2024 - L'art. 83, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto delle successive modifiche intervenute con l'art.…
- Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 22438 depositata il 24 settembre 2018 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 29806 depositata il 12 ottobre 2022 - Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 28447 depositata il 12 ottobre 2023 - Va dichiarata l'estinzione del procedimento, ai sensi della L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 194 e 198 (il primo, nel testo novellato dal D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art.…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 18007 depositata il 6 giugno 2022 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 aprile 2020, n. 7659 - Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…