processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29036 – L’adesione ai processi verbali di constatazione ha la finalità di evitare qualsiasi forma di contraddittorio in quanto il contribuente, esercitando la facoltà allo stesso riconosciuta, aderisce all’integrale contenuto del processo verbale relativamente ai rilievi in tema di imposte sui redditi ed Iva, definendo la propria posizione prima ancora dell’emissione dell’atto di accertamento

L'adesione ai processi verbali di constatazione ha la finalità di evitare qualsiasi forma di contraddittorio in quanto il contribuente, esercitando la facoltà allo stesso riconosciuta, aderisce all'integrale contenuto del processo verbale relativamente ai rilievi in tema di imposte sui redditi ed Iva, definendo la propria posizione prima ancora dell'emissione dell'atto di accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31821 – L’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d’imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d’imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d’imposta

L'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, che consente al contribuente delle province siciliane coinvolte nel sisma del 1990 di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato a titolo d'imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria non consente di ottenere rimborsi dallo Stato, risponde ad una logica particolare e diversa dagli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto tesa ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi, sicché la legittimazione spetta al solo soggetto passivo d'imposta in senso sostanziale e non anche al sostituto d'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2021, n. 31846 – Ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. si impone la sospensione del giudizio nel procedimento avente a oggetto l’accertamento del maggior reddito da partecipazione del socio conseguente al maggior reddito contestato alla società di capitali ove penda anche il giudizio nei confronti della società, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società

Ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. si impone la sospensione del giudizio nel procedimento avente a oggetto l’accertamento del maggior reddito da partecipazione del socio conseguente al maggior reddito contestato alla società di capitali ove penda anche il giudizio nei confronti della società, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 30997 – A norma dell’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la parte soccombente rimasta contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo la decorrenza del termine lungo, qualora sussistano i due concorrenti presupposti, della nullità dell’atto o della sua notificazione (cd. presupposto oggettivo) e la mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della suddetta nullità (cd. presupposto soggettivo)

A norma dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., la parte soccombente rimasta contumace può proporre impugnazione nei confronti della sentenza non notificatagli personalmente anche dopo la decorrenza del termine lungo, qualora sussistano i due concorrenti presupposti, della nullità dell'atto o della sua notificazione (cd. presupposto oggettivo) e la mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della suddetta nullità (cd. presupposto soggettivo)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29505 – In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 per l'immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 30996 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado

– Ai fini dell’accertamento sintetico la distinzione del codice di navigazione tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto sono estranee alle norme tributarie, perché, nell’ambito di esse, l’imbarcazione, comunque sia classificata nella disciplina che ne regola la navigazione, rileva in quanto, sulla base di parametri precostituiti esclusivamente propri della legge tributaria, sia indicativa di capacita contributiva, maggiore o minore a seconda di taluni connotati che, nella valutazione legislativa, costituiscono elementi e circostanze di fatto certi, rivelatori di reddito

Ai fini dell'accertamento sintetico la distinzione del codice di navigazione tra unità, navi, imbarcazioni e natanti da riporto sono estranee alle norme tributarie, perché, nell'ambito di esse, l'imbarcazione, comunque sia classificata nella disciplina che ne regola la navigazione, rileva in quanto, sulla base di parametri precostituiti esclusivamente propri della legge tributaria, sia indicativa di capacita contributiva, maggiore o minore a seconda di taluni connotati che, nella valutazione legislativa, costituiscono elementi e circostanze di fatto certi, rivelatori di reddito. in tema di accertamento fiscale, la sanzione della inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 novembre 2021, n. 31056 – Si incorre nel difetto del requisito dell’autosufficienza quando il ricorrente non dà atto dell’allegazione dell’avviso di liquidazione, né lo trascrive nei suoi elementi essenziali ed in particolare non viene indicata come allegata al ricorso, nell’esposizione del motivo; non viene trascritta nei suoi elementi essenziali e non è indicato dove essa è allocata nel fascicolo di merito

Si incorre nel difetto del requisito dell'autosufficienza quando il ricorrente non dà atto dell'allegazione dell'avviso di liquidazione, né lo trascrive nei suoi elementi essenziali ed in particolare non viene indicata come allegata al ricorso, nell'esposizione del motivo; non viene trascritta nei suoi elementi essenziali e non è indicato dove essa è allocata nel fascicolo di merito.

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