processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19441 – Avverso l’accertamento con metodo sintetico il contribuente può produrre la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l’indicazione dell’entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente

Avverso l'accertamento con metodo sintetico il contribuente può produrre la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 5607 depositata il 2 marzo 2021 – Nel processo tributario, l’art.58 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall’art.345, terzo comma, c.p.c., consente la produzione di nuovi documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente grado di giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte

Nel processo tributario, l'art.58 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria prevista dall'art.345, terzo comma, c.p.c., consente la produzione di nuovi documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente grado di giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19473 – La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42, del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42, del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19368 – L’art. 58 del D.Lgs. n. 546/92 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova

L'art. 58 del D.Lgs. n. 546/92 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che - nel comma precedente - sottopone a restrizione l'accoglimento dell'istanza di ammissione di altre fonti di prova

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19367 – Anche nel corso del giudizio, a differenza del caso di una rettifica della pretesa impositiva che comporti un incremento dell’onere richiesto al contribuente, ipotesi che importa la necessità di emanare un nuovo provvedimento impositivo, è liberamente consentito all’Ente impositore modificare la pretesa impositiva riducendola

Anche nel corso del giudizio, a differenza del caso di una rettifica della pretesa impositiva che comporti un incremento dell'onere richiesto al contribuente, ipotesi che importa la necessità di emanare un nuovo provvedimento impositivo, è liberamente consentito all'Ente impositore modificare la pretesa impositiva riducendola

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19363 – In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19371 – In tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all’art.327 cod. proc. civ., vi sia stata la presentazione dell’atto all’ufficio postale

In tema di notificazione a mezzo posta, nella specie relativa ad appello dell'Agenzia delle Entrate avverso sentenza della Commissione tributaria provinciale, quando debba accertarsene il perfezionamento nei confronti del destinatario, la prova della tempestività esige che, nel termine di cui all'art.327 cod. proc. civ., vi sia stata la presentazione dell'atto all'ufficio postale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19369 – La circostanza che l’unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sé sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione. Per rendere ammissibile il ricorso è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

La circostanza che l'unico motivo di ricorso sia articolato in più profili, ciascuno dei quali avrebbe ben potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non è certo, di per sé sola, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione. Per rendere ammissibile il ricorso è sufficiente che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

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