processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21733 – Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l’indebita detrazione dell’I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l’onere di provare che l’operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari; a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, ossia sia mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere, e quindi, contesti anche l'indebita detrazione dell'I.V.A. e la deduzione dei costi, ha l'onere di provare che l'operazione fatturata non è mai stata effettuata, indicando, a tal fine, elementi anche indiziari; a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21546 – Le presunzioni legali in favore dell’erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano l’inversione dell’onere della prova in capo al contribuente, il quale è onerato della prova contraria, la quale deve essere rigorosa – non potendo, ad esempio, essere assolta mediante ricorso a dichiarazioni di terzi

Le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, il quale è onerato della prova contraria, la quale deve essere rigorosa - non potendo, ad esempio, essere assolta mediante ricorso a dichiarazioni di terzi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21544 – In tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall’art. 330 c.p.c., mentre per l’appello opera la disciplina speciale dettata dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

In tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall'art. 330 c.p.c., mentre per l'appello opera la disciplina speciale dettata dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21427 – Disapplicazione delle norme interne contrastanti con il diritto europeo

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21427 Tributi - Agevolazione tributaria - Soggetti colpiti dal sisma Abruzzo aprile 2009 - Aiuto di Stato - Compatibilità con il diritto europeo - De minimis - Decisioni della Commissione Europea - Obbligo del giudice - Disapplicazione delle norme interne contrastanti Rilevato che 1. R.G.A. proponeva [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21458 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2021, n. 20816 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21428 – La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere sottoposta al sindacato di legittimità (escluso comunque un riesame delle risultanze istruttorie) sotto due distinti profili: qualora il giudice di merito, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta la valutazione di quelle risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; quando il giudice del merito, in contrasto con i principi della disponibilità delle parti sulle prove e del contraddittorio, ponga a base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori oppure la sua scienza personale

La violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere sottoposta al sindacato di legittimità (escluso comunque un riesame delle risultanze istruttorie) sotto due distinti profili: qualora il giudice di merito, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta la valutazione di quelle risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; quando il giudice del merito, in contrasto con i principi della disponibilità delle parti sulle prove e del contraddittorio, ponga a base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori oppure la sua scienza personale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2021, n. 21540 – L’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva

L'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva

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