processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19831 – Qualora una questione giuridica – implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19830 – La mancata produzione in giudizio del processo verbale di constatazione attiene alla prova dei fatti posti a fondamento dell’atto impositivo, di modo che la sua mancata produzione in giudizio può assumere rilevanza ai soli fini della individuazione del materiale probatorio utilizzabile dal giudice

La mancata produzione in giudizio del processo verbale di constatazione attiene alla prova dei fatti posti a fondamento dell’atto impositivo, di modo che la sua mancata produzione in giudizio può assumere rilevanza ai soli fini della individuazione del materiale probatorio utilizzabile dal giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19439 – In forza del generale rinvio materiale alle norme del cod. proc. civ. compatibili, contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è applicabile al rito tributario il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

In forza del generale rinvio materiale alle norme del cod. proc. civ. compatibili, contenuto nell'art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è applicabile al rito tributario il principio desumibile dalle norme di cui agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l'estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19416 – La revocazione c.d. “straordinaria” si incentra su motivi non immediatamente rilevabili dalla sentenza e, pertanto, giustifica la possibilità di far rilevare tali vizi anche oltre il passaggio in giudicato della sentenza. I motivi di revocazione straordinaria, proposti ai sensi e per gli effetti dell’art. 396 c.p.c. anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sono quelli previsti dai numeri 1, 2, 3, e 6 del primo comma dell’art. 395, c.p.c. ovvero: 1) dolo della parte; 2) falsità della prova; 3) rinvenimento di documenti decisivi; 6) dolo del Giudice

La revocazione c.d. "straordinaria" si incentra su motivi non immediatamente rilevabili dalla sentenza e, pertanto, giustifica la possibilità di far rilevare tali vizi anche oltre il passaggio in giudicato della sentenza. I motivi di revocazione straordinaria, proposti ai sensi e per gli effetti dell’art. 396 c.p.c. anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sono quelli previsti dai numeri 1, 2, 3, e 6 del primo comma dell'art. 395, c.p.c. ovvero: 1) dolo della parte; 2) falsità della prova; 3) rinvenimento di documenti decisivi; 6) dolo del Giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19419 – Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (…), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare

Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (...), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l'interesse ad impugnare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19362 – La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19445 – Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto

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