processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20038 – L’appello dev’essere proposto “nei confronti di tutte le parti” che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore

L'appello dev'essere proposto "nei confronti di tutte le parti" che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell'appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all'Amministrazione finanziaria, non comporta l'obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19871 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografìca ovvero con proprio timbro datario

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografìca ovvero con proprio timbro datario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19817 – Il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda ed é altresì configurabile allorquando la decisione sia sostanzialmente priva di argomenti coerenti

Il vizio di omessa pronuncia è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d'appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda ed é altresì configurabile allorquando la decisione sia sostanzialmente priva di argomenti coerenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 luglio 2021, n. 19820 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo" quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture»

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 luglio 2021, n. 18893 – La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo l’omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione

La differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. consiste nel fatto che, nel primo caso, l'omesso esame concerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo l'omessa trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19902 – Il contraddittorio endoprocedimentale è configurabile esclusivamente ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù dell’art. 38, settimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Il contraddittorio endoprocedimentale è configurabile esclusivamente ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, settimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 luglio 2021, n. 19763 – In materia tributaria, qualora l’avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l’ex liquidatore della società non dispone della legittimazione ad impugnare l’atto impositivo, venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito

In materia tributaria, qualora l'avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l'ex liquidatore della società non dispone della legittimazione ad impugnare l'atto impositivo, venendo in rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito

CORTE DI CASASZIONE – Ordinanza 13 luglio 2021, n. 19899 – In tema di rappresentanza processuale delle società di capitali, la mancanza di “legitimatio ad processum” per difetto di potere rappresentativo può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, a condizione che la controparte, consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, fornisca la prova dell’insussistenza di tale potere

In tema di rappresentanza processuale delle società di capitali, la mancanza di "legitimatio ad processum" per difetto di potere rappresentativo può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, a condizione che la controparte, consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, fornisca la prova dell'insussistenza di tale potere

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