CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2021, n. 20038
Tributi – Contenzioso tributario – Sentenza – Motivazione – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio – Nullità della sentenza
Osserva
La Commissione tributaria regionale della Basilicata accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.V. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza che aveva accolto il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, sul presupposto della decadenza dall’iscrizione a ruolo per tardiva notifica della cartella di pagamento stessa.
La CTR rilevava che la legge 156/2005, in considerazione dell’esistenza di situazioni pendenti al momento della pronuncia della Corte Costituzionale n. 280/2005, aveva introdotto una norma transitoria con la previsione di un termine entro il quale deve avvenire la notifica della cartella. Nella specie la cartella, riferita a una dichiarazione dei redditi per l’anno 2003 poteva essere notificata entro il 31.12.2007, sicché la cartella notificata nel febbraio 2007 era stata tempestiva emessa.
Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a tre motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Equitalia sud s.p.a. non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo per violazione dell’art. 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Lamenta che la CTR non avevano rilevato la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario che era stato parte del giudizio di primo grado e non era stato citato in appello.
La censura non è fondata.
In caso di vizi che non siano propri della cartella, come appunto la tardiva notificazione della stessa, non sussiste litisconsorzio necessario “sostanziale” tra l’Amministrazione finanziaria ed il concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (Cass., 3 aprile 2019, n. 9250; Cass., 4 aprile 2010, n. 8295; Cass., n. 9216/2018; Cass. n. 14125/2016; Cass. n. 22729/2016). E’ oramai consolidato l’orientamento, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 16412 del 25/07/2007 secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ex art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014,Rv. 630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173- 01; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata).
In particolare, si è affermato che non è configurabile litisconsorzio necessario tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte, “mero destinatario del pagamento”, e l’Agenzia delle entrate, sicché non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, che sorge soltanto quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, nonché nel caso del litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (Cass., sez. 6-5, 24 luglio 2014, n. 16813).
In particolare, si è sostenuto che la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo cui l’appello dev’essere proposto “nei confronti di tutte le parti” che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili: pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria, la mancata proposizione dell’appello anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione, convenuto in primo grado unitamente all’Amministrazione finanziaria, non comporta l’obbligo di disporre la notificazione del ricorso in suo favore, quando sia ormai decorso il termine per l’impugnazione, essendo egli estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguente scindibilità della causa nei suoi confronti, anche nel caso in cui non sia stato eccepito o rilevato il suo difetto di legittimazione (Cass., sez. 5, 27 ottobre 2017, n. 25588; Cass., sez. V, 18 settembre 2015, n. 18361; Cass., n. 24083/2014; Cass., sez. 5, 3 gennaio 2014, n. 245; Cass., sez. 5, 9 maggio 2007, n. 10580).
2. Con il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inerente l’insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Lamenta che la CTR aveva omesso di esaminare la contestazione sulla insussistenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo, circostanza decisiva idonea a determinare un altro esito del giudizio.
3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza sotto il profilo della omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c., e all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c con riferimento all’eccezione di violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis comma 3 del DPR n. 600 /73 e dell’art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000. Lamenta che la CTR non aveva motivato sulla dedotta eccezione di mancata notifica della comunicazione di irregolarità, in relazione ai rilievi circa la mancata dei presupposti della pretesa impositiva e all’esistenza di somme iscritte a ruolo non provenienti dalla dichiarazione.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.
Occorre premettere che la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (cfr. Cass. 10966/2004; 19606/2004; 14085/2014).
Il ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza ha riprodotto l’articolata contestazione sui presunti omessi/carenti versamenti dell’addizionale regionale Irpef, delle ritenute alla fonte, nonché del credito di imposta occupazionale utilizzato ai sensi dell’art. 7 comma 10 della legge n. 388/2000 di cui al ricorso introduttivo, riproposti nelle controdeduzioni in appello.
La CTR ha omesso del tutto ogni motivazione sulle censure essendosi limitata ad accogliere l’appello dell’ufficio sul presupposto della tempestività della notifica della cartella.
I motivi devono essere, pertanto accolti e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
Accoglie i motivi due e tre, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione anche per le spese.
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