processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18193 – Non è consentito censurare il ragionamento del giudice di merito fondato sulla prova per presunzioni, senza richiamare la violazione delle norme che presiedono alla disciplina di tale prova e senza contestare specificamente i profili di gravità, precisione e concordanza degli elementi presi in esame

Non è consentito censurare il ragionamento del giudice di merito fondato sulla prova per presunzioni, senza richiamare la violazione delle norme che presiedono alla disciplina di tale prova e senza contestare specificamente i profili di gravità, precisione e concordanza degli elementi presi in esame

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 giugno 2021, n. 18362 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18349 – In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l’apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, in quanto la relata dimostra la specifica identità dell’atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell’intimazione riportato sull’originale, ma anche il suo contenuto

In materia di riscossione delle imposte, al fine di provare la notificazione della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della relata compilata secondo l'apposito modello ministeriale, non sussistendo un onere di produzione della cartella, il cui unico originale è consegnato al contribuente, in quanto la relata dimostra la specifica identità dell'atto impugnato, indicando non solo il numero identificativo dell'intimazione riportato sull'originale, ma anche il suo contenuto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18262 – Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2021, n. 18081 – il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione

Il compenso di prestazione professionale è imponibile a fini Iva, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2021, n. 18051 – La riproposizione degli argomenti difensivi spesi in primo grado è consentito nel giudizio di appello tributario, purché risulti evidente la volontà censoriale e le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

La riproposizione degli argomenti difensivi spesi in primo grado è consentito nel giudizio di appello tributario, purché risulti evidente la volontà censoriale e le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2021, n. 18044 – La denuncia di omessa valutazione di prove documentali, comporta l’onere del ricorrente, per il principio di autosufficienza, non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione

La denuncia di omessa valutazione di prove documentali, comporta l'onere del ricorrente, per il principio di autosufficienza, non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2021, n. 17939 – Il principio per cui le questioni ed eccezioni dell’appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate si estende anche al processo tributario

Il principio per cui le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate si estende anche al processo tributario

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