processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17629 – Ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa, e in applicazione dell’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131 del 1986, l’acquirente assume un vero e proprio obbligo verso il fisco con la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel comune in cui è sito l’immobile, da adempiere nel termine perentorio, e non sollecitatorio, di diciotto mesi dalla stipula dell’atto, comportando il suo inadempimento la decadenza dal beneficio, anticipato al momento della registrazione, salva la configurabilità della forza maggiore

Ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa, e in applicazione dell'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131 del 1986, l'acquirente assume un vero e proprio obbligo verso il fisco con la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel comune in cui è sito l'immobile, da adempiere nel termine perentorio, e non sollecitatorio, di diciotto mesi dalla stipula dell'atto, comportando il suo inadempimento la decadenza dal beneficio, anticipato al momento della registrazione, salva la configurabilità della forza maggiore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 giugno 2021, n. 17523 – In tema d’imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l’accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell’accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali sicché l’impugnazione dell’accertamento “pregiudicante” costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex “pregiudicato” relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall’impugnazione del provvedimento impositivo

In tema d'imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento relativo agli utili extracontabili della società, anche se non definitivo, è presupposto dell'accertamento presuntivo nei riguardi del singolo socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali sicché l'impugnazione dell'accertamento "pregiudicante" costituisce, fino al passaggio in giudicato della pronuncia che lo riguarda, condizione sospensiva, ex "pregiudicato" relativo al singolo socio, la cui esistenza e persistenza grava sul contribuente che la invochi sotto forma di allegazione e prova del processo scaturente dall'impugnazione del provvedimento impositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2021, n. 18047 – In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequívocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequívocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17858 – Il ricorrente per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata, posto che la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata è fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei suoi confronti, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita

Il ricorrente per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata, posto che la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata è fatto costitutivo del diritto processuale ad impugnare la sentenza nei suoi confronti, che deve essere provato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. dalla parte che lo esercita

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17855 – Il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio di impugnazione di un atto autoritativo, per cui è l’atto impugnato (o il silenzio serbato dall’ufficio sull’istanza del contribuente) ad esprimere la posizione processuale dell’Amministrazione in giudizio. Tale posizione può essere modificata con un idoneo atto di autotutela; sicché, ove l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incombe alla Amministrazione finanziaria

Il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio di impugnazione di un atto autoritativo, per cui è l'atto impugnato (o il silenzio serbato dall'ufficio sull'istanza del contribuente) ad esprimere la posizione processuale dell'Amministrazione in giudizio. Tale posizione può essere modificata con un idoneo atto di autotutela; sicché, ove l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incombe alla Amministrazione finanziaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17838 – Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall’art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al precedente art. 16, comma terzo, può essere effettuata “all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”, va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell’atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario

Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo che, in forza del rinvio operato dall'art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al precedente art. 16, comma terzo, può essere effettuata "all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora, sulla copia dell'atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del comune destinatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17836 – Legittimità della compensazione di debiti tributari con crediti professionali verso lo Stato per gratuito patrocinio

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 giugno 2021, n. 17836 Tributi - Avvocato - Compensazione di debiti tributari con crediti professionali verso lo Stato per gratuito patrocinio - Legittimità - Art. 1, co. 778, della L. n. 208 del 2015 Rilevato che l'avv. O.G. ricorre con due articolati motivi avverso l'Agenzia delle Entrate per la [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 giugno 2021, n. 17596 – La paventata congruenza agli studi di settore, come prova della congruità del reddito dichiarato, invocata dal contribuente si esaurisce in una mera affermazione di parte, rimanendo totalmente inespressa ogni prova al riguardo, in quanto non risulta essere stata accompagnata da alcun supporto probatorio. Il giudice di merito non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi istruttori emersi, purché dia conto della decisività, ai fini della decisione assunta, di quelli effettivamente esaminati. Quanto poi alla valutazione delle prove la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

La paventata congruenza agli studi di settore, come prova della congruità del reddito dichiarato, invocata dal contribuente si esaurisce in una mera affermazione di parte, rimanendo totalmente inespressa ogni prova al riguardo, in quanto non risulta essere stata accompagnata da alcun supporto probatorio. Il giudice di merito non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi istruttori emersi, purché dia conto della decisività, ai fini della decisione assunta, di quelli effettivamente esaminati. Quanto poi alla valutazione delle prove la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice del merito non configura vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali bensì errore di fatto, da censurare attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione

Torna in cima