processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15010 – La motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata”

La motivazione per relationem "è legittima soltanto nel caso in cui a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti b) ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2020, n. 15028 – E’ nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa

E' nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14877 – Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica mentre è, invece, nulla qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo

Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica mentre è, invece, nulla qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 luglio 2020, n. 14756 – Esenzione ex art. 26 quater, del DPR n. 600/1973 degli interessi corrisposti a società controllante residente in UE a condizione che siano i beneficiari effettivi

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 luglio 2020, n. 14756 Tributi - Ritenute su interessi - Interessi corrisposti a società controllante residente in UE e da questa rigirati a terzi - Esenzione ex art. 26 quater, del DPR n. 600/1973 - Applicabilità Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di accertamento nei [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 luglio 2020, n. 14766 – Non risultando alcuna documentazione di conferma dell’operato del contribuente e considerato che la norma richiamata riguarda la definizione dei ruoli e non, come nel presente giudizio, gli atti di accertamento, va solo preso atto dell’effetto sul processo dell’avvenuta rinuncia del ricorrente

Non risultando alcuna documentazione di conferma dell'operato del contribuente e considerato che la norma richiamata riguarda la definizione dei ruoli e non, come nel presente giudizio, gli atti di accertamento, va solo preso atto dell'effetto sul processo dell'avvenuta rinuncia del ricorrente

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