CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14940
Tributi – Accertamento – Reddito da partecipazione – Mancata instaurazione litisconsorzio necessario tra società e soci – Nullità dell’intero giudizio
Rilevato che
Con sentenza in data 18 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto da S.P. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, socio assieme a F.P.G., B.G. e B.P. della «M.S. di G. F.sca Paola & C. S.A.S.», contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2006, veniva imputato al contribuente il reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società. Rilevava la CTR che l’avviso di accertamento impugnato era strettamente correlato con l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società; riteneva quindi che, poiché era stato accolto, nella stessa data, l’appello proposto contro l’accertamento societario, dovesse essere annullato anche l’accertamento relativo al socio.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 6 marzo 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il contribuente non ha svolto difese.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Considerato che
Deve essere con priorità rilevato d’ufficio il difetto di contraddittorio.
La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perché resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass. n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018.
L’integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci S.P., F.P.G., B.G. e B.P., essendo la controversia sostanzialmente una.
Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata né dal ricorso in scrutinio che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, né che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.
In conclusione, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Pronunciando d’ufficio, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, per l’integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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