processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11624 – In tema di IVA e di imposte dirette qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti

In tema di IVA e di imposte dirette qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11338 – Ricorso per cassazione inammissibilità per omessa allegazione dell’atto

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11338 Tributi - Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione - Errore della Commissione tributaria nel ritenere motivato l'atto impugnato - Requisito di autosufficienza del ricorso - Omessa allegazione dell’atto - Inammissibilità del ricorso Premesso che 1. In controversia relativa alla legittimità dell'avviso di liquidazione della maggiore [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 giugno 2020, n. C-146/19 – L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 stano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso. Il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi normativa nazionale la cui applicazione porti ad un risultato contrario alla disposizione in parola.

L’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 stano ad una normativa di uno Stato membro, in virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla riduzione dell’imposta sul valore aggiunto assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare instaurata nei confronti del suo debitore, quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in questione, questo non sarebbe stato riscosso. Il giudice nazionale deve disapplicare qualsiasi normativa nazionale la cui applicazione porti ad un risultato contrario alla disposizione in parola.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11231 – Gli accertamenti con metodo analitico-induttivo possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore

Gli accertamenti con metodo analitico-induttivo possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11230 – In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci

In materia tributaria, l’unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 giugno 2020, n. 11229 – Nel ricorso per cassazione, infatti, è essenziale requisito dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte

Nel ricorso per cassazione, infatti, è essenziale requisito dell'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 giugno 2020, n. 11212 – Il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio e pertanto non trova in esso applicazione l’istituto dell’interruzione del processo, previsto per le ipotesi disciplinate dall’art. 299 e ss. c.p.c.

Il giudizio di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio e pertanto non trova in esso applicazione l'istituto dell'interruzione del processo, previsto per le ipotesi disciplinate dall'art. 299 e ss. c.p.c.

Torna in cima