processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12468 – In tema di imposte sui redditi, avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione e, pertanto, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento in questione che, invece, in conformità alla “ratio” dell’istituto, deve ritenersi intangibile

In tema di imposte sui redditi, avverso l'accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d'impugnazione e, pertanto, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d'impugnazione dell'accertamento in questione che, invece, in conformità alla "ratio" dell'istituto, deve ritenersi intangibile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2020, n. 11990 – In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale

In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12598 – In tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari le dichiarazioni dei terzi non sarebbe dunque sufficiente ad integrare la prova richiesta al contribuente, in mancanza di ulteriori elementi dimostrativi non solo dell’effettiva erogazione di quelle somme

In tema di onere della prova e di verifica giudiziale in materia di accertamenti bancari le dichiarazioni dei terzi non sarebbe dunque sufficiente ad integrare la prova richiesta al contribuente, in mancanza di ulteriori elementi dimostrativi non solo dell'effettiva erogazione di quelle somme

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12691 – Nel processo tributario le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, per cui l’onere di riproposizione delle questioni in appello va contemperato con l’onere di specificità che impone al ricorrente di trascrivere le deduzioni asseritamente articolate nel precedente grado di appello, stanti i requisiti di forma-contenuto previsti, a pena di inammissibilità i quali devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti

Nel processo tributario le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, per cui l'onere di riproposizione delle questioni in appello va contemperato con l'onere di specificità che impone al ricorrente di trascrivere le deduzioni asseritamente articolate nel precedente grado di appello, stanti i requisiti di forma-contenuto previsti, a pena di inammissibilità i quali devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2020, n. 12311 – La cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto

La cartella esattoriale, recante intimazione di pagamento di credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 giugno 2020, n. 10570 – Nel giudizio di ottemperanza il giudice tributario dell’ottemperanza non è chiamato ad accertare un controcredito del fisco che dovrebbe essere compensato con il credito di rimborso del contribuente riconosciuto dalla sentenza da ottemperare bensì ad accertare se il diritto al “recupero” dell’eccedenza di IVA detraibile da rimborsare sia già stato unilateralmente e direttamente soddisfatto dallo stesso contribuente mediante il riporto in detrazione o in compensazione della stessa eccedenza

Nel giudizio di ottemperanza il giudice tributario dell'ottemperanza non è chiamato ad accertare un controcredito del fisco che dovrebbe essere compensato con il credito di rimborso del contribuente riconosciuto dalla sentenza da ottemperare bensì ad accertare se il diritto al "recupero" dell'eccedenza di IVA detraibile da rimborsare sia già stato unilateralmente e direttamente soddisfatto dallo stesso contribuente mediante il riporto in detrazione o in compensazione della stessa eccedenza

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