processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 maggio 2020, n. 10122 – Deducibilità delle spese per la concessione del mutuo e traslazione economica in capo al mutuante dll’imposta sostitutiva sui mutui a lungo termine

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 maggio 2020, n. 10122 Tributi - Spese per la concessione del mutuo - Deducibilità - Imposta sostitutiva sui mutui a lungo termine - Traslazione economica in capo al mutuante - Costo sostenuto dal mutuatario per la restituzione - Deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio Fatti di [...]

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione 3, sentenza n. 50 depositata il 9 gennaio 2020 – Il giudice tributario può porre a fondamento delle proprie decisioni, senza bisogno di prova, anche  il c. d. “fatto notorio”, come inteso nell’interpretazione dei giudici di legittimità

Il giudice tributario può porre a fondamento delle proprie decisioni, senza bisogno di prova, anche  il c. d. “fatto notorio”, come inteso nell’interpretazione dei giudici di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9425 – L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso giudizio e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi

L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso giudizio e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi

Corte di Cassazione sentenza n. 9903 depositata il 27 maggio 2020 – Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni di terzi

Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni di terzi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9445 – L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale

L’obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9429 – In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l’omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta nè l’inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l’esecuzione della stessa come indicata nell’originale dell’atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità

In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario, l'omessa riproduzione della relazione di notifica nella copia consegnata al destinatario non comporta nè l'inesistenza della notificazione, ove non sorgano contestazioni circa l'esecuzione della stessa come indicata nell'originale dell'atto, nè la nullità, prevista invece nella diversa ipotesi di difformità del contenuto delle due relate, bensì una mera irregolarità

Torna in cima