La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9903 depositata il 27 maggio 2020 intervenendo in tema di accertamento fondato su indagini bancarie ha affermato che “nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice” ed in particolare che “Il potere di introdurre dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale opera, con il medesimo valore probatorio, anche per la parte contribuente” ed ancora che “La valenza indiziaria riconosciuta alle dichiarazioni di terzi anche in favore della parte contribuente costituisce, infatti, concreta attuazione dei principi / del giusto processo ex art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali “
La vicenda ha riguardato un contribuente a cui, in seguito all’esito di indagini bancarie ed invio di questionario, notificava un avviso di accertamento. L’Amministrazione finanziaria aveva rilevato che la contribuente, sebbene non dichiarasse redditi e non svolgesse attività lavorativa, aveva effettuato operazioni di versamento sui conti correnti bancari. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale eccependo il difetto di motivazione ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, la violazione degli artt. 12, commi 2 e 7, e 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, la violazione del divieto di presunzione cd. di secondo grado, nonché l’assenza di elementi di fatto idonei a fondare la pretesa tributaria. I giudici di prime cure rigettarono il ricorso del ricorrente. Avverso la decisione della CTP il contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettarono il gravame, confermando la sentenza di primo grado. In particolare i giudici di secondo ritenevano non valide le prove apportate dalla contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie, sia perché il processo tributario non ammetteva prove testimoniali, sia perché dette prove, non supportate da documentazione, risultavano inconsistenti. Il contribuente avverso la sentenza della CTR propose ricorso in cassazione fondato su dieci motivi.
Gli Ermellini accolgono il quarto ed il quinto motivo del ricorso del contribuente. I giudici di legittimità precisano che “In tema d’imposta sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti”
Per cui in materia di accertamenti bancari, grava sul contribuente l’onere probatorio di superare la presunzione legale posta dalla disposizione normativa in esame a favore dell’Erario offrendo non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, Cass. n. 26111 del 30/12/2015) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, mediante indicazione specifica delle diverse cause giustificative delle singole operazioni effettuate e della loro estraneità a fatti imponibili, pertanto in mancanza di espresso divieto normativo ed in ossequio al principio di libertà dei mezzi di prova, al contribuente è consentito fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito «individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative».
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