La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9423 depositata il 22 maggio 2020 intervenendo in tema di accertamento a seguito di verifica sui conti correnti ha ribadito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.”
La vicenda ha riguardato una società di persona nei cui confronti veniva notificato un avviso di accertamento con cui aveva provveduto alla ricostruzione del reddito di impresa recuperando a tassazione gli importi di alcune operazioni bancarie ritenute non giustificate. Avverso tale atto impositivo la società proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale lamentando il mancato invito al contraddittorio preventivo e che le operazioni bancarie erano ampiamente giustificate dalla documentazione prodotta. I giudici di prime cure, dopo la riunione dei ricorsi della società e dei socie, accoglieva le doglianze dei ricorrenti. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisone della CTP proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettavano l’appello dell’Amministrazione finanziaria. La sentenza della CTR veniva impugnata, dall’Agenzia delle Entrate, con ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
Gli Ermellini accolgono le doglianze dell’Amministrazione finanziaria ribadendo che “in tema di accertamento di imposte sul reddito, la convocazione del contribuente in sede amministrativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, costituisce per l’Ufficio una facoltà e non un obbligo e che siffatta discrezionalità non viola il diritto di difesa, potendo l’Ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell’esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall’interessato.”
Inoltre, i giudici di legittimità, hanno, dopo aver riaffermato l’onere della prova analitica a carico del contribuente, puntualizzato che il giudice di merito è obbligato a valutare l’analitica delle movimentazioni bancarie ritenendo, quanto all’onere della prova, che se debbano essere indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi, è pur vero che, a fronte dell’analiticità nella deduzione del mezzo di prova o comunque delle allegazioni difensive da parte del contribuente debba corrispondere speculare analiticità da parte del giudice nell’esaminare quanto dedotto e documentato.