CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9425
Tributi – Accertamento Società di persone – Litisconsorzio necessario tra società e soci
Rilevato che
1. L.F. impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate di Latina, che gli imputava per l’anno di imposta 2001 il reddito da partecipazione non dichiarato di Lire 92.218.000,00 avendo il medesimo ceduto la propria quota societaria della “S. di L.F. & C. S.A.S. “.
2. La Commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso del contribuente il cui appello proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, veniva viceversa accolto con sentenza n. 586/40/11, pronunciata il 17.6.2011 e depositata l’1.9.2011.
3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, chiedendo l’annullamento della sentenza anzidetta.
4. Il contribuente ritualmente intimato non si è costituito in giudizio.
5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17.12.2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis-1, cod. proc. civ.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 41 bis d.P.R. n. 600/1973 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.”, lamentando che, la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la rideterminazione del reddito del socio, sulla base del semplice presupposto di avere già annullato con altra pronuncia la rideterminazione del reddito di impresa della Società relativo alla medesima annualità.
2. Con il secondo motivo deduce in via subordinata “omessa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ.”, rilevando che la Commissione, in presenza di un giudizio avente ad oggetto un atto impositivo, che si fondava su altro atto pregiudiziale (avviso di accertamento) non aveva proceduto alla sospensione del giudizio.
3. Ciò posto, rileva il Collegio che con sentenze n. 6829 e 6830 entrambe del 6 febbraio 2019, pubblicate in data 8 marzo 2019, questa Corte ha cassato con rinvio al giudice a quo le sentenze n. 583/2011 e 585/2011 del 10 settembre 2011 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, aveva accolto gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di G.A. e della soc. S. di L.F. & C. s.a.s., annullando gli avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2001 ed impugnati dai contribuenti ai quali veniva imputato un reddito di partecipazione in relazione alla intervenuta cessione da parte del G. e di L.F., nella loro qualità di soci della S. di L.F. & C. s.a.s. (poi S. di K.A. & C. s.a.s.), del ramo di azienda concernente l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare, con annesso bar, sito in Sabaudia, al dichiarato prezzo di Lire 83.280.000, avendo l’Ufficio rilevato che nel Modello Unico 2002 presentato dalla predetta società, per l’anno d’imposta in questione, non risultava dichiarata la relativa plusvalenza, da cui derivava un reddito d’impresa di Lire 184.436.000 da imputare, ai fini Irpef, ai soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione.
4. Orbene, è principio consolidato quello per cui l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso giudizio e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815). Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr., altresì, da ultimo, Cass. 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1472).
5. Ne consegue che l’errore in cui è incorso il Giudice di appello nel non avere disposto la riunione dei giudizi, malgrado la dedotta esistenza della causa pregiudicante, ha determinato la nullità dell’intero giudizio.
6. Va pertanto dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con rinvio degli atti alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia gli atti alla Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10581 depositata il 1° aprile 2022 - In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 novembre 2021, n. 32998 - In materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 ottobre 2021, n. 27043 - In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del TUIR e dei…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 10584 depositata il 1° aprile 2022 - L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41265 - Il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2020, n. 26075 - Il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…