Corte di Cassazione ordinanza n. 10584 depositata il 1° aprile 2022

liticonsorzio necessario – violazione – nullità della sentenza

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza (n. 727/07/2010) emessa dalla CTP di Catania di rigettato parziale dell’impugnazione di avviso di accertamento emesso, per l’anno 2001 ed a seguito di omessa dichiarazione, in materia di imposte dirette ed IVA;

2. L’Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, p.c., si deduce la nullità della sentenza per la natura meramente apparente della relativa motivazione, con riferimento a tutti i motivi d’appello, in quanto, pur fisicamente presente, non tale da rendere possibile la percezione dell’iter logico-giuridico seguito dalla CTR e quindi le ragioni poste a fondamento della statuizione.

Con il  motivo n. 2 di ricorso, in relazione  all’art.  360, comma  1,  n. 3, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, con particolare riferimento al computo dell’IVA oggetto di recupero in relazione ala specifica attività di agenzia di viaggi.

2. La sentenza impugnata, ex 383, comma 3, c.p.c., deve essere cassata con rinvio alla CTP  di  Catania,  in  diversa composizione,  affinché  provveda   all’integrazione  del  contraddittorio nei confronti di «V.A.P. e C. s.a.s.» e degli altri soci della stessa, in applicazione di principio costantemente sancito  da questa Corte e che in questa sede si intende ribadire.

In materia  tributaria,  in  particolare,  l’unitarietà  dell’accertamento che è alla base della  rettifica  delle  dichiarazioni  dei  redditi  delle società  di persone  e delle  associazioni  di cui all’art.  5  del d.P.R.  n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione  dei redditi  a ciascun  socio,  proporzionalmente alla  quota di partecipazione  agli  utili  ed  indipendentemente  dalla  percezione degli stessi,  comporta  che  il  ricorso  tributario  proposto,  anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla  società riguarda  inscindibilmente sia  la  società  che  tutti i soci  –  salvo il  caso in cui questi prospettino questioni personali -. Ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non  può  essere  decisa  limitatamente  ad  alcuni  soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con  conseguente  configurabilità  di  un  caso  di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi  dell’art.  14 del  d.lgs.  n.  546 del 1992 (salva  la  possibilità  di riunione  ai sensi  del successivo  art. 29) ed il giudizio celebrato  senza  la  partecipazione  di  tutti  i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta,  rilevabile  in  ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (ex plurimis, Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815, Rv. 603330-01)

2.1 Nella specie, per quanto emerge dalla  statuizione  impugnata (oltre che da ricorso e controricorso), in forza  di     omessa presentazione del modello  unico  2002  (relativo  all’esercizio  2001)  da parte  della  citata  società,  della  quale  l’attuale  ricorrente  è  socio accomandante, l’A.E. ha emesso avviso di accertamento con il quale ha  rideterminato  volume  d’affari  e  reddito  d’impresa  della  stessa «V.A.P.  e  C.  s.a.s.»,  che  non  risulta  estina  (per l’inapplicabilità del principio di cui innanzi nel caso di estinzione della società si veda, Cass. sez. 5, 11/08/2017, n. 20024, Rv. 645298-01). A fronte della fattispecie appena evidenziata, però, solo il socio accomandante A.B. ha impugnato il provvedimento impositivo, in proprio e non prospettando questioni personali  (come  emerge  dalla sentenza impugnata oltre che dal motivo n. 2 del ricorso per cassazione), e non risulta che nelle fasi di merito sia stato integrato il contraddittorio con la società e gli altri soci.

3. In conclusione, stante l’evidenziata nullità del giudizio di primo grado, per la quale la CTR avrebbe dovuto rimettere le parti alla CTP, ex 383, comma 3, c.p.c. cassa la sentenza e rinvia  alla Commissione provinciale di Catania, in diversa composizione, affinché provveda  all’integrazione  del contraddittorio nei confronti  di  «V.A.P. e C. s.a.s.» e degli altri soci della stessa (oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità).

P.Q.M.

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione provinciale di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti di «V.A.P. e C. s.a.s.» e degli altri soci della stessa, oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.