processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9337 – Il giudice tributario è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità della pretesa avanzata con tale avviso e non può ritenerne l’illegittimità sulla base della ritenuta contraddittorietà con altro precedente avviso

Il giudice tributario è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità della pretesa avanzata con tale avviso e non può ritenerne l'illegittimità sulla base della ritenuta contraddittorietà con altro precedente avviso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9326 – Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall’art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell’eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l’obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche

Il consorzio costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non potendo avere per sé alcun vantaggio, in quanto lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate, ha l'obbligo di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge o quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9345 – In tema di contraddittorio nel processo tributario la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli

In tema di contraddittorio nel processo tributario la comunicazione dell'avviso di trattazione della causa deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie; in difetto, la trattazione della causa deve ritenersi svolta in violazione dei principi del contraddittorio e della difesa e tutti gli atti compiuti da quel momento in poi sono da considerare come del tutto nulli

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9316 – In tema di accertamento tributario, i termini previsti per l’IVA dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile alla specie “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato, che facciano insorgere l’obbligo di presentazione della denuncia penale

In tema di accertamento tributario, i termini previsti per l’IVA dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile alla specie "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato, che facciano insorgere l'obbligo di presentazione della denuncia penale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8589 – Per le fatture per operazioni inesistenti la prova contraria non può essere costituita dal pagamento con assegni bancari

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 maggio 2020, n. 8589 Tributi - Fatture per operazioni inesistenti - Prova contraria - Assegni bancari a pagamento delle fatture - Esclusione Rilevato che L'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società D. C. s.r.l. avviso di accertamento con il quale contestava l'indeducibilità di costi per euro 300.932,00, relativi [...]

CORTE DI CASSAZONE – Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8968 – Deve quindi ritenersi anche ammessa la prova, che la spesa per incrementi patrimoniali non e’ avvenuta e che, quindi, non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l’atto in questione natura simulata

Deve quindi ritenersi anche ammessa la prova, che la spesa per incrementi patrimoniali non e' avvenuta e che, quindi, non sussiste una reale disponibilità economica, essendo questa meramente apparente, per avere l'atto in questione natura simulata

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