processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2143 – Nel giudizio tributario, a norma dell’art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità

Nel giudizio tributario, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 31 gennaio 2020, n. 2313 – Neutralità nella tassazione in rapporti transnazionali e dividendi corrisposti da società figlia italiana a società madre del Regno Unito – Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni

L'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i dividendi che una società madre percepisce dalla sua società figlia debbano essere, in un primo tempo, inclusi nella base imponibile della società madre, prima di poter fare, in un secondo tempo, oggetto di una deduzione, nella misura del 95% del loro importo, la cui eccedenza può essere riportata agli esercizi successivi senza limiti nel tempo, deduzione che è prioritaria rispetto ad un'altra deduzione fiscale il cui rinvio sia limitato nel tempo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2062 – In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario

In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2145 – La cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento determina l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio esclude ogni possibilità di prosecuzione dell’azione e comporta, a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., l’annullamento senza rinvio, limitatamente alla società contribuente, della sentenza impugnata per cassazione

La cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento determina l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio esclude ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta, a norma dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla società contribuente, della sentenza impugnata per cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1979 – L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato

L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la definitività dell'avviso di accertamento impugnato

Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 3, sentenza n. 5127 depositata il 2 settembre 2019 – In tema di contenzioso tributario, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso

In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1969 – L’Amministrazione finanziaria non può procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene

L'Amministrazione finanziaria non può procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini di altra imposta commisurata al valore del bene

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1866 – In tema di impugnazioni, la modifica dell’art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore

In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore

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