processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1864 – Per beneficiare dell’esenzione dall’I.V.A. prevista per le cessioni all’esportazione deve essere fornita una prova certa ed incontrovertibile, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell’esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, non potendo l’operatore valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale

Per beneficiare dell'esenzione dall'I.V.A. prevista per le cessioni all'esportazione deve essere fornita una prova certa ed incontrovertibile, quale l'attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell'esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, non potendo l'operatore valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1863 – Le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ne consegue che l’errore in cui sia incorso il giudice se commesso nel primo grado del giudizio, non potrà essere dedotto come mezzo di cassazione della sentenza di secondo grado quando sebbene abbia formato oggetto di motivo del gravame rivolto al giudice di appello

Le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ne consegue che l'errore in cui sia incorso il giudice se commesso nel primo grado del giudizio, non potrà essere dedotto come mezzo di cassazione della sentenza di secondo grado quando sebbene abbia formato oggetto di motivo del gravame rivolto al giudice di appello

Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 6, sentenza n. 5475 depositata il 26 settembre 2019 – Nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, né può farsi ricorso all’interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima

Nel caso di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, né può farsi ricorso all'interpretazione complessiva di essa, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni della medesima

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1505 – Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,l’amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell’ambito delle indagini cd. “a tavolino”, il contraddittorio endoprocedimentale ove l’accertamento attenga a tributi “armonizzati”

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali,l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2020, n. 1299 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del primo e terzo comma dell’art. 12 della legge 20 luglio 2000, n. 212 possa determinare, pur in assenza di espressa previsione, la nullità del provvedimento impositivo solo qualora i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca e rilevazione in loco e, dunque, non anche nell’ipotesi di verifica condotta in luoghi diversi

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza del primo e terzo comma dell'art. 12 della legge 20 luglio 2000, n. 212 possa determinare, pur in assenza di espressa previsione, la nullità del provvedimento impositivo solo qualora i verbalizzanti abbiano eseguito un accesso nei locali della impresa in difetto delle indicate esigenze di ricerca e rilevazione in loco e, dunque, non anche nell'ipotesi di verifica condotta in luoghi diversi. n tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero" rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1329 – Accertamento nei confronti di soggetti aderenti al consolidato nazionale – Litisconsorzio necessario tra consolidata e consolidante

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1329 Tributi - Accertamento nei confronti di soggetti aderenti al consolidato nazionale - Litisconsorzio necessario tra consolidata e consolidante - Mancata attivazione - Nullità dell’intero giudizio Rilevato che Con sentenza n. 1487/36/2014, depositata il 21 marzo 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1233 – L’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992 prevede che nel processo tributario si applicano le norme del codice di procedura civile solo per quanto non disposto dallo stesso decreto legislativo e sempre che siano con esse compatibili

L'art. 1 del d.lgs. n. 546/1992 prevede che nel processo tributario si applicano le norme del codice di procedura civile solo per quanto non disposto dallo stesso decreto legislativo e sempre che siano con esse compatibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 gennaio 2020, n. 1232 – Il contribuente che, in relazione alla medesima operazione straordinaria, abbia beneficiato dell’agevolazione di cui alla legge n. 296 del 2006 (cd. bonus aggregazioni), può optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente, in quanto eccedenti l’ammontare massimo di 5 milioni di eur

Il contribuente che, in relazione alla medesima operazione straordinaria, abbia beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge n. 296 del 2006 (cd. bonus aggregazioni), può optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui residui maggiori valori eventualmente presenti in bilancio e non riconosciuti fiscalmente, in quanto eccedenti l'ammontare massimo di 5 milioni di eur

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