processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2843 – Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione

Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, anche la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 febbraio 2020, n. 2619 – L’errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell’art 395 n 4 cod proc civ, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa

L'errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell'art 395 n 4 cod proc civ, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 febbraio 2020, n. 2607 – In una causa concernente un avviso di rettifica di classamento per l’attribuzione di rendita catastale, dovendo la rendita catastale stabilita dal giudice di merito nella controversia tra l’Agenzia del Territorio e il contribuente essere recepita dal Comune, nel cui territorio è ubicato il cespite, e posta a base per la determinazione dell’ICI, sussiste l’interesse giuridico del Comune impositore a intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo alla stregua di un “destinatario indiretto e mediato” dell’atto di classamento

In una causa concernente un avviso di rettifica di classamento per l'attribuzione di rendita catastale, dovendo la rendita catastale stabilita dal giudice di merito nella controversia tra l'Agenzia del Territorio e il contribuente essere recepita dal Comune, nel cui territorio è ubicato il cespite, e posta a base per la determinazione dell'ICI, sussiste l'interesse giuridico del Comune impositore a intervenire nel giudizio destinato a quantificare la base imponibile del tributo alla stregua di un "destinatario indiretto e mediato" dell'atto di classamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 febbraio 2020, n. 2477 – Nel processo tributario è applicabile la nuova versione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che ha introdotto nell’ordinamento il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo

Nel processo tributario è applicabile la nuova versione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che ha introdotto nell'ordinamento il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2020, n. 2626 – Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2020, n. 2490 – Nel processo tributario la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell’atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, come previsto dall’art. 20, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Nel processo tributario la regola secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di spedizione dell'atto, anziché a quella della sua ricezione da parte del destinatario, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la spedizione avvenga in busta anziché in piego, come previsto dall'art. 20, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 febbraio 2020, n. 2480 – Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario

Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario

Torna in cima