processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2019, n. 28307 – Violazione dell’art. 384, comma 2 cod. proc. civ. poiché i giudici del rinvio avrebbero dovuto quantificare l’eventuale credito del contribuente spiegando i criteri aritmetici e logici della soluzione adottata, in esito ad un’attenta e concreta verifica circa l’impiego dei capitali in parola nel mercato e del conseguente rendimento

Violazione dell'art. 384, comma 2 cod. proc. civ. poiché i giudici del rinvio avrebbero dovuto quantificare l'eventuale credito del contribuente spiegando i criteri aritmetici e logici della soluzione adottata, in esito ad un'attenta e concreta verifica circa l'impiego dei capitali in parola nel mercato e del conseguente rendimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28064 – Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l’atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella – vizi propri dell’atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell’agente della riscossione

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella - vizi propri dell’atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992 la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27667 – La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27641 – Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2019, n. 27583 – Nel processo tributario la tempestività della notifica dell’appello può desumersi anche dalla certificazione rilasciata dall’ente poste italiane circa l’avvenuta ricezione del plico entro il termine di decadenza per l’impugnazione della sentenza

Nel processo tributario la tempestività della notifica dell'appello può desumersi anche dalla certificazione rilasciata dall'ente poste italiane circa l'avvenuta ricezione del plico entro il termine di decadenza per l'impugnazione della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27298 – La procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad «ogni fase del giudizio», in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello

La procura speciale al difensore abilitato all'assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad «ogni fase del giudizio», in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27271 – E’ irrilevante la circostanza che la cartella esattoriale contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, la cartella di pagamento rappresenta il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria, e dall’altro occorre comunque riconoscere al contribuente di poter impugnare la cartella, anche al fine di esercitare il proprio diritto alla emendabilità, pure in sede contenziosa, della propria dichiarazione

E' irrilevante la circostanza che la cartella esattoriale contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, la cartella di pagamento rappresenta il primo atto con cui l'Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria, e dall'altro occorre comunque riconoscere al contribuente di poter impugnare la cartella, anche al fine di esercitare il proprio diritto alla emendabilità, pure in sede contenziosa, della propria dichiarazione

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