CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2019, n. 28307
Tributi – IRPEF – Somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento del Fondo di previdenza integrativa aziendale – Tassazione – Regime applicabile – Verifica natura del rendimento
Rilevato che
Il contribuente, ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate alla sua richiesta di rimborso di una ritenuta d’imposta pari alla differenza tra quella applicata dal sostituto d’imposta e quella effettiva da praticare (12,50%) su una parte della liquidazione relativa alla previdenza integrativa aziendale (FONDOENEL);
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello affermando che le somme erogate dovessero essere assoggettate alla ritenuta d’imposta del 12,50%;
la Corte di Cassazione, con la sentenza 28 agosto 2013, n. 19774, cassava con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale affermando che «non è stato compiuto un accertamento sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, verificando se vi sia stato (e quale sia stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato e quale (e quanto) sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi – come detto – solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%. Per tale ragione, alla stregua di decisioni conformi evidenzianti il medesimo limite (Cass. 287/2012 e, da ultimo, 1411/2013, 1412/2013, 1413/2013, 1414/2013, 1415/2013, 1416/2013, 4905/2013), il ricorso deve essere parzialmente accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nel senso indicato e con rinvio della causa ad altra Sezione della medesima C.T.R. (in diversa composizione) perché accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo P.I.A./FONDENEL nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, il rendimento derivante dall’impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, così verificando se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17»;
il contribuente riassumeva il giudizio assumendo che poiché i fondi PIA e FONDENEL avrebbero natura differente, la quantificazione del rendimento netto andrebbe conseguentemente calcolata in maniera adeguatamente diversa e in particolare sempre con l’aliquota del 12,50% per il fondo PIA (in quanto avente natura prettamente assicurativa) e solo per le somme ricavate da investimenti sul mercato per il FONDENEL e la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver affermato che al caso di specie è applicabile il principio secondo cui alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, riformava parzialmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ritenendo applicabile tale aliquota del 12,50% sull’intera somma in contestazione;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria.
Ragioni della decisione
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione dell’art. 384, comma 2 cod. proc. civ., in quanto la CTR non si sarebbe correttamente attenuta al principio di diritto enunciato dalla Cassazione;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 124 del 1993, dell’art. 1 del D.L. n. 669 del 1996, degli artt. 16, 17 e 45 del d.P.R. n. 917 del 1986; dell’art. 6 della legge n. 482 del 1985, nonché dell’art. 2697 cod. civ. in quanto la Cassazione ha escluso la valenza probatoria di certificazioni provenienti dall’ENEL perché secondo la sentenza che ha rinviato alla CTR per rendimento si intende il netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato;
considerato che con il primo motivo di ricorso incidentale in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché il contribuente avrebbe assolto all’onere della prova a suo carico dato che i dati riportati nella certificazione prodotta erano idonei a quantificare il rimborso dovuto dall’Erario per cui ben avrebbe potuto la CTR dar corso ai suoi poteri integrativi per eventuali approfondimenti ritenuti opportuni;
considerato che con il secondo motivo di ricorso incidentale in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente denuncia omesso esame del fatto controverso e decisivo consistente nella individuazione della tipologia di rendimento correlata alla tipologia del fondo erogante;
ritenuto che il primo motivo del ricorso principale è fondato in quanto – poiché il principio di diritto enunciato in sede rescindente è vincolante sia per il giudice del rinvio sia per la Corte di cassazione nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata in sede dì rinvio (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26521) – la Cassazione, con la sentenza 28 agosto 2013, n. 19774, aveva chiesto alla Commissione Tributaria Regionale di verificare se vi fosse stato (e quale fosse stato) l’impiego da parte del Fondo sul mercato del capitale accantonato (potendosi applicare l’aliquota del 12,50% solo per le somme investite sul mercato: nello stesso senso anche Cass. 6 luglio 2018, n. 17929; 2 marzo 2018, n. 4942): nella specie la CTR invece non si è attenuta al suddetto principio di diritto laddove non ha compiuto tale verifica, dal momento che avrebbe dovuto, seguendo le indicazioni di Cass. n. 19774 del 2013 personalizzare maggiormente il calcolo stabilendo se e quando i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, mentre dopo aver affermato il principio secondo cui alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50% ha ritenuto che tale aliquota potesse applicarsi all’intera somma in contestazione mandando all’Ufficio per il calcolo dell’imposta, senza distinguere tra somme del fondo erogate al contribuente che costituivano il frutto di un investimento sul mercato finanziario (solo sulle quali il contribuente ha diritto all’aliquota agevolata del 12,5% ex art. 6 della legge n. 482 del 1985) e quali no;
ritenuto dunque che i giudici del rinvio avrebbero dovuto quantificare l’eventuale credito del contribuente spiegando i criteri aritmetici e logici della soluzione adottata, in esito ad un’attenta e concreta verifica circa l’impiego dei capitali in parola nel mercato e del conseguente rendimento;
ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo nonché i due motivi di ricorso incidentale, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, la quale dovrà attenersi al principio di diritto enunciato nella sentenza 28 agosto 2013, n. 19774.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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