processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21801 – Revoca dell’applicazione aliquota daziaria agevolata su falsi titolo di importazione agevolata – La motivazione posta a sostegno della decisione deve ritenersi gravemente carente e al di sotto del “minimo costituzionale” in quanto i giudici di merito si sono limitati ad indicare soltanto il risultato conclusivo del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, evidenziare le premesse logiche ed il discorso argomentativo attraverso il quale è stato possibile pervenire a tali conclusioni

Revoca dell'applicazione aliquota daziaria agevolata su falsi titolo di importazione agevolata - La motivazione posta a sostegno della decisione deve ritenersi gravemente carente e al di sotto del "minimo costituzionale" in quanto i giudici di merito si sono limitati ad indicare soltanto il risultato conclusivo del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, evidenziare le premesse logiche ed il discorso argomentativo attraverso il quale è stato possibile pervenire a tali conclusioni.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21800 – In tema di IVA, l’amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo

in tema di IVA, l'amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21809 – In tema di IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, il committente – cessionario, al quale sia contestata la detrazione dell’IVA, versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente-prestatore, che tuttavia ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre l’imposta soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un’operazione fraudolenta ed in particolare se dimostri almeno una di queste due circostanze

In tema di IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, il committente - cessionario, al quale sia contestata la detrazione dell'IVA, versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente-prestatore, che tuttavia ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre l'imposta soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta ed in particolare se dimostri almeno una di queste due circostanze

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Lombardia sentenza n. 1782 sez. XXI depositata il 16 aprile 2019 – In tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica la normativa di riferimento non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione, che peraltro possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione, ai sensi dell’art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale

In tema di detrazione per interventi di riqualificazione energetica la normativa di riferimento non escludono dalla fruibilità della detrazione le società immobiliari di gestione, che peraltro possono assumere la veste di utilizzatore di bene immobile acquisito in leasing per successiva locazione, ai sensi dell'art. 2 lett. b) del citato decreto ministeriale

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2402 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019 – Obbligo del litisconsorzio necessario originario in presenza dell’avviso di accertamento per una società di persona considerato l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi

Obbligo del litisconsorzio necessario originario in presenza dell'avviso di accertamento per una società di persona considerato l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2411 sez. XIX depositata il 16 aprile 2019 – Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato

Ricorre il vizio di omessa motivazione, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto ovvero che, al contrario, affermi che tale prova sia stata fornita, omettendo un qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato. Per la deducibilità dell'IVA e del costo la fattura deve contenere una puntuale descrizione dell'operazione

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2428 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – I motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico

I motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art. 342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico-giuridico

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 2427 sez. V depositata il 17 aprile 2019 – Le parte possono avvalersi delle modalità telematiche di notifica e deposito di atti processuali, secondo le disposizioni contenute nel Decreto MEF 163/2013 in appello anche se il primo grado del giudizio si è svolto con modalità cartacea

Le parte possono avvalersi delle modalità telematiche di notifica e deposito di atti processuali, secondo le disposizioni contenute nel Decreto MEF 163/2013 in appello anche se il primo grado del giudizio si è svolto con modalità cartacea

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