processo tributario

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2018, n. 30773 – Il termine di impugnazione delle sentenze tributarie per revocazione ai sensi dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e, nella ipotesi di mancanza di notifica, di sei mesi (termine lungo) dalla pubblicazione della sentenza

il termine di impugnazione delle sentenze tributarie per revocazione ai sensi dell'art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c., è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e, nella ipotesi di mancanza di notifica, di sei mesi (termine lungo) dalla pubblicazione della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2018, n. 30768 – Alla società operante in regime di concessione e a tariffa non è applicabile la riduzione del cuneo fiscale IRAP – L’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio deve riguardare un “fatto storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo

Alla società operante in regime di concessione e a tariffa non è applicabile la riduzione del cuneo fiscale IRAP - L'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio deve riguardare un "fatto storico", principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2018, n. 30964 – In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati

In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 novembre 2018, n. 30794 – In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto

In tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 novembre 2018, n. 30776 – Il vizio di apparente motivazione solo se il giudice di appello ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione alla decisione di prime cure

il vizio di apparente motivazione solo se il giudice di appello ha sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare - neppure sinteticamente - le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione alla decisione di prime cure (Cass.Civ., 18 giugno 2018, n. 16057;) oppure se ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento oppure li ha indicati senza una approfondita loro disamina logica e giuridica (Cass.Civ., 7 aprile 2017, n. 9105).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30392 – La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione

In tema di notifiche a mezzo posta, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'unico atto idoneo a provare l'avvenuta notificazione è, ai sensi dell' art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, il duplicato rilasciato dall'Ufficio postale, che, peraltro, non deve essere sottoscritto dalla persona alla quale il piego era stato consegnato, assumendo rilevanza il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30401 – La motivazione per relationem “è legittima soltanto nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti…ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata

la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30405 – Il ricorso per cessazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti – Vizio di omessa od insufficiente motivazione

il vizio di omessa od insufficiente motivazione è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, sia evincibile la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento — detto vizio non ricorre «quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cessazione»

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