COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano – Sentenza n. 4574 sez. 13 del 22 ottobre 2015 – La perentorietà del termine di 60 giorni, per impugnare l’atto impositivo, non consente al ricorrente di ampliare e/o modificare, con successive memorie, i motivi d’impugnazione già dedotti nel ricorso introduttivo
COMMISSIONE TRIBUTARIA Regionale di Milano - Sentenza n. 4574 sez. 13 del 22 ottobre 2015 PROCESSO - RICORSO INTRODUTTIVO - TERMINE PER IMPUGNARE L'ATTO - SUCCESSIVE MEMORIE - INTEGRAZIONE MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA' RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso notificato il 11.03.2013 all'ufficio di Varese dell'Agenzia delle Entrate il contribuente M. F. [...]
