processo tributario

La presunzione legale relativa, di cui all’art. 38 del dpr n. 600/73, comporta che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non possa privarli del valore connesso

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 10075 depositata il 15 aprile 2024, intervenendo in tema di accertamento sintetico di cui all'art. 38 del Dpr n. 600/1973, ha ribadito che "... siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, [...]

Processo tributario: competenza del giudice tributario ogni qualvolta vi sia un collegamento tra un atto della Pubblica Amministrazione e il rapporto tributario, e cioè laddove un provvedimento incida su una pretesa tributaria

La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, consente di fare il punto sulla competenza giurisdizionale del giudice tributari. Il giudice amministrativo, con la sentenza in commento, investito del compito di pronunciarsi sul silenzio ad un interpello in tema di determinazione dell'importo dovuto della TARI [...]

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 – Va affermata la tutela giurisdizionale davanti al Giudice Tributario ogni qualvolta vi sia un collegamento tra un atto della Pubblica Amministrazione e il rapporto tributario, e cioè laddove un provvedimento incida su una pretesa tributaria

Va affermata la tutela giurisdizionale davanti al Giudice Tributario ogni qualvolta vi sia un collegamento tra un atto della Pubblica Amministrazione e il rapporto tributario, e cioè laddove un provvedimento incida su una pretesa tributaria

Il giudice tributario è tenuto a valutare la corretta applicazione delle sanzioni se queste sono contestate dal contribuente

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 5894 depositata il 5 marzo 2024, intervenendo in tema di IMU e sanzioni tributarie, ha statuito che il giudice tributario, incorre nell'omessa pronuncia quando non effettua la valutazione sulla corretta applicazione delle sanzioni (metodo e quantum) a fronte di una contestazione del contribuente di "... illegittima [...]

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 5894 depositata il 5 marzo 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), così come di imposta municipale propria (IMU), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), così come di imposta municipale propria (IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8462 depositata il 28 marzo 2024 – In tema di riscossione delle imposte, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all’art. 36 – bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o a quella analoga di cui all’art. 54 – bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche e non nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria

In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o a quella analoga di cui all'art. 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche e non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9828 depositata l’ 11 aprile 2024 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 9830 depositata l’ 11 aprile 2024 – In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame

In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell'illustrazione delle censure mosse dall'appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame

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