processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 9823 depositata l’ 11 aprile 2024 – La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione

La tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione n. 1, sentenza n. 791 depositata il 5 ottobre 2023 – La norma che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, con riguardo ai crediti erariali ex art. 28 D. Lgs. 75/2014, si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate dopo la data della sua entrata in vigore, ovvero dal 13 dicembre 2014

La norma che prevede il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, con riguardo ai crediti erariali ex art. 28 D. Lgs. 75/2014, si applica esclusivamente alle richieste di cancellazione presentate dopo la data della sua entrata in vigore, ovvero dal 13 dicembre 2014

Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la quantificazione delle spese di lite, per i giudici delle leggi, non subisce deroghe (anche se non sembra corretto)

La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, intervenendo in tema di legittimità costituzionale dell'art. 133 del d.lgs. n. 113 del 2022 trasfuso anche nell'art. 133 del d.lgs. n. 115 del 2002, ha statuito che "...  1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, del decreto legislativo 30 [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 36, sentenza n. 846 depositata il 19 gennaio 2024 – Per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, è sufficiente l’esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC), non essendo necessaria, né una relazione di notificazione, né la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC, né i certificati di firma digitale. La RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo

Per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, è sufficiente l'esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC), non essendo necessaria, né una relazione di notificazione, né la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC, né i certificati di firma digitale. La RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9819 depositata l’ 11 aprile 2024 – In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

In materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9817 depositata l’ 11 aprile 2024 – L’eventuale vincolo di destinazione gravante sugli immobili per essere compresi in un fondo patrimoniale, assume rilevanza solo dopo che sia iniziata l’espropriazione forzata con l’effettuazione del pignoramento, e non anche rispetto all’ipoteca, quale atto solo preordinato all’esecuzione, avente effettivamente funzione di garanzia e di cautela. Le due proposizioni usate dal giudice d’appello e oggetto della censura in scrutinio non sono dunque affatto inconciliabili tra loro, con conseguente reiezione del mezzo di impugnazione

L'eventuale vincolo di destinazione gravante sugli immobili per essere compresi in un fondo patrimoniale, assume rilevanza solo dopo che sia iniziata l'espropriazione forzata con l'effettuazione del pignoramento, e non anche rispetto all'ipoteca, quale atto solo preordinato all'esecuzione, avente effettivamente funzione di garanzia e di cautela. Le due proposizioni usate dal giudice d'appello e oggetto della censura in scrutinio non sono dunque affatto inconciliabili tra loro, con conseguente reiezione del mezzo di impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9825 depositata l’ 11 aprile 2024 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l’emissione dell’atto impugnato può essere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all’esercizio del diritto di difesa, che può dirsi violato ove il contribuente illustri come ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influenzare l’esito dell’accertamento nei propri confronti

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto di accesso alle informazioni sottostanti l'emissione dell'atto impugnato può essere esercitato solo se, e nella misura in cui, sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, che può dirsi violato ove il contribuente illustri come ed in che termini la tempestiva ostensione degli elementi di fatto a lui favorevoli, e non contenuti negli atti impositivi impugnati, avrebbe potuto influenzare l'esito dell'accertamento nei propri confronti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9765 depositata l’ 11 aprile 2024 – Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

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