processo tributario

Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno liquidati, risultato vittorioso nel giudizio, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19 marzo 2024, intervenendo in tema di liquidazione delle spese a carico della parte soccombete e il suo trattamento IVA, ha riaffermato che "... a) non incide la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 [...]

Processo Tributario: il principio di equità sostitutiva è precluso al giudice tributario

Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito". (cfr Cassazione, sentenze 22453/2008, 7404/2001, 4280/2001 e 16171/2000) Con l'impugnazione dell'atto impositivo viene conferito al giudice tributario sia la competenza all'eliminazione dell'atto (ipotesi di "impugnazione-annullamento") sia la competenza del rapporto tributario ("impugnazione-merito"). Inoltre il giudice [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 128 depositata il 12 gennaio 2024 – Nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva. L’equità costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicché presuppone sempre una espressa previsione legislativa che la autorizzi

Nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva. L'equità costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicché presuppone sempre una espressa previsione legislativa che la autorizzi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 10875 depositata il 5 aprile 2022 – Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio

Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 3, sentenza n. 30 depositata il 12 gennaio 2024 – In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda

In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda

Processo Tributario: la prova testimoniale

L'art. 7 comma  4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributaria) a seguito delle modifiche introdotte prima dalla legge n. 130 del 2022 e poi dal D.Lgs. n. 220 del 2023 dispone che " 4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9814 depositata l’ 11 aprile 2024 – La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8762 depositata il 3 aprile 2024 – In assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere, ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della sopraggiunta e manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa.

In assenza della certezza dell'adempimento satisfattivo delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso in ragione della sopraggiunta e manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa.

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