processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata l’8 aprile 2024, n. 9372 – L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini

L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l’improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l’istituto della rimessione in termini

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1707 depositata il 16 gennaio 2024 – Il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto volto a una decisione sostitutiva dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e ricondurla alla corretta misura

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto volto a una decisione sostitutiva dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento ma deve esaminare nel merito la pretesa impositiva e ricondurla alla corretta misura

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7356 depositata il 19 marzo 2024 – La prestazione personale dell’avvocato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte dell’avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta “ferma”, secondo il citato parere di risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate) all’atto del ricevimento dalla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate dal giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e dalla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell’incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito

La prestazione personale dell’avvocato in proprio favore (art. 86 c.p.c.), ancorché non fatturata ai fini Iva, è tuttavia documentalmente riscontrata dall’emissione, da parte dell’avvocato autodifesosi risultato vittorioso nel giudizio, di una quietanza (la cui necessaria emissione resta “ferma”, secondo il citato parere di risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate) all’atto del ricevimento dalla parte soccombente delle spese di giudizio liquidate dal giudice: quale proprio reddito documentato da detta quietanza e dalla copia della sentenza di definizione del giudizio in questione, a giustificazione dell’incasso soggetto alla relativa imposta (diretta) sul reddito

Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno liquidati, risultato vittorioso nel giudizio, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19 marzo 2024, intervenendo in tema di liquidazione delle spese a carico della parte soccombete e il suo trattamento IVA, ha riaffermato che "... a) non incide la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 [...]

Processo Tributario: il principio di equità sostitutiva è precluso al giudice tributario

Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione-merito". (cfr Cassazione, sentenze 22453/2008, 7404/2001, 4280/2001 e 16171/2000) Con l'impugnazione dell'atto impositivo viene conferito al giudice tributario sia la competenza all'eliminazione dell'atto (ipotesi di "impugnazione-annullamento") sia la competenza del rapporto tributario ("impugnazione-merito"). Inoltre il giudice [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione n. 3, sentenza n. 128 depositata il 12 gennaio 2024 – Nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva. L’equità costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicché presuppone sempre una espressa previsione legislativa che la autorizzi

Nel giudizio tributario non è ammissibile il ricorso all’equità sostitutiva. L'equità costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicché presuppone sempre una espressa previsione legislativa che la autorizzi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 10875 depositata il 5 aprile 2022 – Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio

Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 3, sentenza n. 30 depositata il 12 gennaio 2024 – In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda

In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda

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