processo tributario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sezione n. 3, sentenza n. 30 depositata il 12 gennaio 2024 – In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda

In tema di giudicato cautelare, la preclusione conseguente alle pronunzie emesse nel procedimento incidentale di impugnazione ha una portata più ristretta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, coprendo solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l'allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda

Processo Tributario: la prova testimoniale

L'art. 7 comma  4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributaria) a seguito delle modifiche introdotte prima dalla legge n. 130 del 2022 e poi dal D.Lgs. n. 220 del 2023 dispone che " 4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9814 depositata l’ 11 aprile 2024 – La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione. Ne consegue che la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata con riferimento al termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8762 depositata il 3 aprile 2024 – In assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere, ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della sopraggiunta e manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa.

In assenza della certezza dell'adempimento satisfattivo delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere, ma l'inammissibilità del ricorso in ragione della sopraggiunta e manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8748 depositata il 3 aprile 2024 – In tema di spese processuali, i parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata

In tema di spese processuali, i parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata

Riforma del processo tributario – Concluso il primo ciclo di interventi sul sistema informativo del contenzioso tributario – MINISTERO delle FINANZE – Comunicato del 9 aprile 2024

MINISTERO delle FINANZE - Comunicato del 9 aprile 2024 Riforma del processo tributario - Concluso il primo ciclo di interventi sul sistema informativo del contenzioso tributario Sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini. Con [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 19 depositata l’ 11 gennaio 2024 – L’assenza dell’invito del giudice a munirsi di un difensore tecnico non dà luogo a nullità assoluta della sentenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 19 depositata l' 11 gennaio 2024 Rinuncia al mandato del difensore - Processo tributario - difensore - rinuncia al mandato - decisione comunque assunta - vizio della sentenza - esclusione Massima: Non è nulla la sentenza di I° grado che sia [...]

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 6349 depositata l’ 8 marzo 2024 – Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

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