processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8748 depositata il 3 aprile 2024 – In tema di spese processuali, i parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata

In tema di spese processuali, i parametri cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata

Riforma del processo tributario – Concluso il primo ciclo di interventi sul sistema informativo del contenzioso tributario – MINISTERO delle FINANZE – Comunicato del 9 aprile 2024

MINISTERO delle FINANZE - Comunicato del 9 aprile 2024 Riforma del processo tributario - Concluso il primo ciclo di interventi sul sistema informativo del contenzioso tributario Sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini. Con [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 19 depositata l’ 11 gennaio 2024 – L’assenza dell’invito del giudice a munirsi di un difensore tecnico non dà luogo a nullità assoluta della sentenza

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 2, sentenza n. 19 depositata l' 11 gennaio 2024 Rinuncia al mandato del difensore - Processo tributario - difensore - rinuncia al mandato - decisione comunque assunta - vizio della sentenza - esclusione Massima: Non è nulla la sentenza di I° grado che sia [...]

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 6349 depositata l’ 8 marzo 2024 – Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8729 depositata il 3 aprile 2024 – In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2024 – La nuova formulazione dell’art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre 2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria. La citata disposizione, infatti, si limita semplicemente ad affermare che è l’Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell’accertamento, senza giungere, come preteso dal contribuente, ad attribuire ogni onere probatorio all’Agenzia delle entrate

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2024 Contenzioso - Onere della prova - La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992 disposta della legge 130/2022 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova - Sussiste Massima: La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 [...]

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