processo tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8729 depositata il 3 aprile 2024 – In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso professionale in una misura inferiore a quella richiesta, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eventuale eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2024 – La nuova formulazione dell’art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992, entrata in vigore il 16 settembre 2022 a seguito della legge 130/2022, non modifica l’ordinaria ripartizione dell’onere della prova tra contribuente e amministrazione finanziaria. La citata disposizione, infatti, si limita semplicemente ad affermare che è l’Amministrazione finanziaria a dover provare le ragioni oggettive dell’accertamento, senza giungere, come preteso dal contribuente, ad attribuire ogni onere probatorio all’Agenzia delle entrate

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione 2, sentenza n. 1 depositata il 2 gennaio 2024 Contenzioso - Onere della prova - La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 bis del D. Lgs n. 546/1992 disposta della legge 130/2022 non modifica l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova - Sussiste Massima: La nuova formulazione dell'art. 7, comma 5 [...]

Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 12910 depositata il 22 aprile 2022 – Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo

Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8412 depositata il 28 marzo 2024 – in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria

in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria

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