processo tributario

Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 12910 depositata il 22 aprile 2022 – Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo

Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8412 depositata il 28 marzo 2024 – in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria

in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8288 depositata il 27 marzo 2024 – L’eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

L’eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8392 depositata il 28 marzo 2024 – In caso di apertura del fallimento l’interruzione del processo è automatica, ai sensi dell’art. 43, comma 3, legge fall. ed il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 cod. proc. civ. decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Si tratta di nullità costantemente declinata come nullità relativa, soggetta alla disciplina dell’art. 157 cod. proc civ., e dunque non rilevabile d’ufficio ed eccepibile solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo

In caso di apertura del fallimento l'interruzione del processo è automatica, ai sensi dell'art. 43, comma 3, legge fall. ed il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 cod. proc. civ. decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Si tratta di nullità costantemente declinata come nullità relativa, soggetta alla disciplina dell'art. 157 cod. proc civ., e dunque non rilevabile d'ufficio ed eccepibile solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 601 depositata l’ 8 gennaio 2024 – Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione l’avvalimento di avvocati del libero foro è, pertanto, ipotesi residuale, subordinata alla preventiva adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti ed il giudice, anche di ufficio, rileva la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità della costituzione

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate- Riscossione l’avvalimento di avvocati del libero foro è, pertanto, ipotesi residuale, subordinata alla preventiva adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti ed il giudice, anche di ufficio, rileva la nullità della procura alle liti e l’inammissibilità della costituzione

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