CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37614 depositata il 22 dicembre 2022 – All’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio. La consultazione dell’archivio Italgiureweb delle decisioni di questa Corte costituisce corredo del Collegio giudicante nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del ne bis in idem