RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Cessione del credito IVA per la sua validità nei confronti dell’Amministrazione finanziaria va fatta la notifica sia all’Agenzia delle Entrate che all’Agente della riscossione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19986 depositata il 12 luglio 2023, intervenendo in tema di efficacia della cessione del credito IVA, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... In materia tributaria, la cessione dei crediti richiesti a rimborso, per essere efficace, presuppone, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.m. 30 [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25685 depositata il 4 settembre 2023 – In tema di IVA, il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso cd. agevolato ex art. 30, comma 3, lett. e), decr. IVA, neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza cioè il coinvolgimento della stabile organizzazione, atteso che, alla luce di CGUE, 16 luglio 2009, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica italiana, causa C-244/08, cui la disciplina italiana presta fedele attuazione, la posizione, ai fini dell’IVA, di detto soggetto confluisce “in toto” in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell’IVA mediante il meccanismo della detrazione

In tema di IVA, il soggetto non residente dotato di effettiva ed operativa stabile organizzazione in Italia non può accedere al rimborso cd. agevolato ex art. 30, comma 3, lett. e), decr. IVA, neppure con riferimento alle operazioni compiute direttamente, senza cioè il coinvolgimento della stabile organizzazione, atteso che, alla luce di CGUE, 16 luglio 2009, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica italiana, causa C-244/08, cui la disciplina italiana presta fedele attuazione, la posizione, ai fini dell'IVA, di detto soggetto confluisce "in toto" in quella della stabile organizzazione, con conseguente esercizio del diritto alla restituzione dell'IVA mediante il meccanismo della detrazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25992 del 6 settembre 2023 – In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25615 depositata il 1° settembre 2023 – La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

Corte di Cassazione, sentenza n. 23724 depositata il 3 agosto 2023 – Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 23662 depositata il 3 agosto 2023 – La disciplina dell’art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha circoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia fosse stata effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento; nonché quelle introdotte dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 commi 130, 131 e 132, con cui infine è stata soppressa la disciplina relativa al raddoppio dei termini ordinari. La stessa non si applica alle violazioni punibili, che siano state constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015

La disciplina dell'art. 2 commi 1 e 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, ha circoscritto il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia fosse stata effettivamente presentata e trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento; nonché quelle introdotte dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 commi 130, 131 e 132, con cui infine è stata soppressa la disciplina relativa al raddoppio dei termini ordinari. La stessa non si applica alle violazioni punibili, che siano state constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015

Corte di Cassazione, ordinanza n. 19986 depositata il 12 luglio 2023 – L’atto avente ad oggetto la cessione di un credito tributario, in mancanza della doppia notifica, pur essendo valido tra le parti, non produce effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sicchè si produce una divaricazione nella posizione del creditore, che nel rapporto d’imposta continua ad essere il contribuente-cedente, sebbene in forza dell’atto di cessione titolare del diritto risulti il cessionario

L'atto avente ad oggetto la cessione di un credito tributario, in mancanza della doppia notifica, pur essendo valido tra le parti, non produce effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sicchè si produce una divaricazione nella posizione del creditore, che nel rapporto d'imposta continua ad essere il contribuente-cedente, sebbene in forza dell'atto di cessione titolare del diritto risulti il cessionario

Torna in cima