Corte di Cassazione, sentenza n. 20544 depositata il 17 luglio 2023
IVA – rimborso -costo fideiussioni
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da M.I. srl (di seguito M.I.) avverso la sentenza n. 2950/20/2019 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso del costo delle garanzie (fideiussioni) prestate al fine di ottenere il rimborso infrannuale dell’IVA detraibile relativa al primo trimestre 2010.
La CTR osservava in particolare:
-che la pretesa creditoria azionata non poteva basarsi sull’art. 8, comma 4, legge 212/2000, riguardando tale disposizione legislativa il rimborso delle garanzie prestate in relazione all’attività accertatrice dell’Ente impositore e non quando come nel caso di specie si tratta di pretese creditorie del contribuente;
-che nemmeno tale pretesa poteva fondarsi sulla disciplina unionale dell’imposta ed in particolare del rimborso delle eccedenze concretizzate nell’attuazione della medesima.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un motivo unico.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, legge 212/2000, poiché la CTR ha affermato non rimborsabile il costo della fideiussione prestata onde ottenere il rimborso di un eccedenza IVA infrannuale.
La censura è fondata.
Va ribadito che «In tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 5508 del 28/02/2020, Rv. 657368 – 02).
Ed infatti l’espressione «ha dovuto richiedere» contenuta nella disposizione legislativa evocata va intesa non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (nel caso di specie ottenere il rimborso).
Come si è rilevato nel citato precedente, «3.- Una diversa opzione in effetti frustrerebbe l’esigenza presidiata dalla disposizione di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, a fronte di una pretesa impositiva infondata o di una legittima pretesa al rimborso di somme dovute, e, per conseguenza, rischierebbe di entrare in frizione col diritto unionale. 3.1.- E ciò in base al consolidato orientamento della Corte di giustizia, in base al quale gli Stati membri indubbiamente dispongono di una certa libertà quanto alla determinazione delle modalità di rimborso dell’eccedenza di iva, purché, però, il sistema di rimborso adottato non faccia correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C-254/16, Glencore Agriculture Hungary, punto 20; 12 maggio 2011, causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33)».
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va accolto il ricorso introduttivo della lite.
Stante il consolidamento giurisprudenziale recente le spese del processo possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese processuali.