RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27294 depositata il 25 settembre 2023 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Corte di Cassazione, sentenza n.13781 depositata il 18 maggio 2023 – La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La prescrizione, quinquennale, delle sanzioni tributarie e regolata dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributari

La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La prescrizione, quinquennale, delle sanzioni tributarie e regolata dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributari

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2095 depositata il 24 gennaio 2023 – Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale. Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale. Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario

Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in cinque anni, fatto salvo se hanno formato oggetto di sentenza irrevocabile

Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario. Per cui le sanzioni, salvo che non siano state oggetto di una sentenza definitiva, trova applicazione l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 statuisce che «il diritto alla riscossione della [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26802 depositata il 19 settembre 2023 – In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo

In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25412 depositata il 29 agosto 2023 – In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì l’ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, bensì l'ordinario termine di prescrizione decennale, non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria

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