RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27732 depositata il 2 ottobre 2023 – Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di decadenza è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura; ciò perché, in tale ultima ipotesi, l’interessa e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se assolvere o meno il debito di imposta ed in quale misura

Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di decadenza è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura; ciò perché, in tale ultima ipotesi, l'interessa e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se assolvere o meno il debito di imposta ed in quale misura

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27391 depositata il 26 settembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono l. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere

In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l'eccezione inerente l'adesione del contribuente al condono l. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l'effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27341 depositata il 26 settembre 2023 – Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario, sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese

Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27294 depositata il 25 settembre 2023 – In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Corte di Cassazione, sentenza n.13781 depositata il 18 maggio 2023 – La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La prescrizione, quinquennale, delle sanzioni tributarie e regolata dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributari

La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La prescrizione, quinquennale, delle sanzioni tributarie e regolata dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributari

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2095 depositata il 24 gennaio 2023 – Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale. Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni, in caso di notifica di cartella di pagamento avente ad oggetto crediti per sanzioni e non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni e agli interessi è quello quinquennale. Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all’atto impositivo e costituisce principio generale dell’ordinamento tributario

Sanzioni tributarie: prescrizione e decadenza in cinque anni, fatto salvo se hanno formato oggetto di sentenza irrevocabile

Le sanzioni tributarie sono soggette, in tema di prescrizione e decadenza, ad un disciplina autonoma e indipendente dalla prescrizione dei crediti nascenti dal rapporto tributario. Per cui le sanzioni, salvo che non siano state oggetto di una sentenza definitiva, trova applicazione l’art. 20, comma 3, d. lgs. n. 472/1997 statuisce che «il diritto alla riscossione della [...]

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