RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

Corte di Cassazione, sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023 – In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest’ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa intesa alla loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante, mentre, in caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quarantotto mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973

Le perdite che emergono dal riposizionamento di componenti negativi per eccezione di competenza non sono sempre automaticamente compensabili con i redditi dei periodi successivi

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28064 depositata il 5 ottobre 2023, intervenendo in tema di emendabilità della dichiarazione fiscale, ha affermato che "... in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'esercizio della facoltà di opzione di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto [...]

Legittima l’istanza di rimborso delle maggiori imposte, anche in mamcanza della dichiarazione integrativa, in presenza di utili fittizi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15211 depositata il 30 maggio 2023, intervenendo in tema di rimborso di imposte versate a seguito di assolvimento indebito del tributo, ha statuito che "... il contribuente che abbia, in dichiarazione, assoggettato propri redditi ad imposta che ritiene non dovuta e provveduto al relativo versamento, in via [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27778 depositata il 2 ottobre 2023 – In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria

In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 non occorrendo la presentazione di un'apposita istanza, in quanto l'Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27687 depositata il 2 ottobre 2023 – Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui, rivestendo la qualità di attore non solo formale ma anche sostanziale, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi “a tutto campo”, non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali “falle” del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall’Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato

Nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio-rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, costui, rivestendo la qualità di attore non solo formale ma anche sostanziale, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l'Amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi "a tutto campo", non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite, anche in appello, dall'Amministrazione, a prescindere dalla preclusione posta dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in quanto, comunque, attengono all'originario thema decidendum (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27732 depositata il 2 ottobre 2023 – Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di decadenza è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, al momento dell’effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura; ciò perché, in tale ultima ipotesi, l’interessa e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se assolvere o meno il debito di imposta ed in quale misura

Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di decadenza è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura; ciò perché, in tale ultima ipotesi, l'interessa e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono in quanto il contribuente è in grado di conoscere se assolvere o meno il debito di imposta ed in quale misura

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27391 depositata il 26 settembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un’istanza di rimborso d’imposta, l’Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l’eccezione inerente l’adesione del contribuente al condono l. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l’effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d’ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere

In tema di contenzioso tributario, ove il contribuente abbia impugnato il silenzio rifiuto su un'istanza di rimborso d'imposta, l'Amministrazione finanziaria può proporre per la prima volta anche in appello l'eccezione inerente l'adesione del contribuente al condono l. n. 289 del 2002, ex art. 7 da cui derivano la preclusione del diritto al rimborso e l'effetto estintivo del relativo giudizio, trattandosi di una questione di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica deduzione ad opera della parte interessata a farla valere

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27341 depositata il 26 settembre 2023 – Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge – salvo patto contrario – la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario, sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese

Il conferimento di un'azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d'azienda, che comporta per legge - salvo patto contrario - la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario, sicché, ai fini dell'efficacia nei confronti di quest'ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, discendendo i relativi effetti dall'adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese

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