RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17438 depositata il 19 giugno 2023 – In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile dell’IVA l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento o per la rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 17466 depositata il 19 giugno 2023 – In materia di iva, l’ art. 5, comma 4ter, d.l. n. 70/1988, nel riconoscere all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito iva, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall’art. 1 d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43bis e 43ter d.p.r. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette

In materia di iva, l' art. 5, comma 4ter, d.l. n. 70/1988, nel riconoscere all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale, la possibilità di ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, ammette la cedibilità del credito iva, che può essere anche solo parziale in difetto di esplicite limitazioni; né ha rilievo, a tal fine, il regime disciplinato dall'art. 1 d.m. n. 384 del 1997, di attuazione degli artt. 43bis e 43ter d.p.r. n. 602 del 1973, applicabile solo alla materia delle imposte dirette

Prescrizione della pretesa tributaria quando la competenza é del giudice tributario e quando del giudice ordinario

Il comma 1 dell’art.2 del D.lgs.n°546/1992 dispone che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17248 depositata il 15 giugno 2023 – Ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto di un’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l’Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all’art. 23 del lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l’Ufficio non ha esplicitato una «pretesa»

Ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una «pretesa»

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023 – In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

Corte di Cassazione ordinanza n. 6350 deposita il 2 marzo 2023 – Il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati

Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis), bensì al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati

Società con patrimonio netto negativo – Rimborso IVA – Obbligo di garanzia – Articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 – Risposta n. 347 del 14 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 347 del 14 giugno 2023 Società con patrimonio netto negativo - Rimborso IVA - Obbligo di garanzia - Articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La società [ALFA] (di seguito istante), pone il quesito qui [...]

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