La prescrizione degli interessi sul ritardato pagamento dei tributi costituiscono un obbligazione autonoma ed indipendente rispetto al debito tributario.
Sul tema si segnalano le sentenze n. 2095 del 2023 e n. 13781 del 2023 della Suprema Corte che ha chiarito che “… gli interessi dovuti per il ritardo nell’esazione dei tributi, il relativo credito, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, suscettibile di autonome vicende (da ultimo, si veda Cass. S.U. n. 22281 del 14/07/2022, punto 9.4.1.), rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 27055 del 14/09/2022; Cass. n. 13258 del 28/04/2022; Cass. n. 7486 del 2022, ; Cass. n. 1980 del 24/01/2022; Cass. n. 31283 del 03/10/2021; Cass. n. 22351 del 15/10/2020; Cass. n. 20955 del 10/07/2020; Cass. n. 12740 del 2020, cit.; Cass. n. 30901 del 27/11/2019; Cass. n. 17020 del 25/07/2014; Cass. n. 5954 del 14/03/2007; Cass. n. 14049 del 16/06/2006; in termini analoghi si vedano, altresì, Cass. n. 7127 del 21/03/2013 e Cass. n. 25047 del 27/11/2009). …”
I giudici di legittimità nelle suindicate sentenze del 2023 hanno precisato e ribadito che “… La disposizione di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
[…]
La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell’obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass. n. 11655 del 16/06/2020), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass. n. 14214 del 05/05/2022) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass. n. 28930 del 05/10/2022), quali quelli previsti dall’art. 1499 cod. civ. (Cass. n. 11605 del 14/05/2018). …”
Per il Supremo consesso “… La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione) – come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossione dell’obbligazione “accessoria” degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall’obbligazione pecuniaria, l’obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all’obbligazione principale; e lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilità dell’obbligazione accessoria rispetto a quella principale, attraverso l’introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria, prevista per la sorte capitale. …”
I giudici di piazza Cavour hanno chiarito, in conformità a quanto precisato dalla dottrina, che “… il carattere dell’accessorietà dell’obbligazione degli interessi attiene unicamente all’aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all’obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l’estinzione dell’obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l’obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell’obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione; man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall’obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili «di autonome vicende rispetto all’obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente» (in termini, Cass. S.U. n. 22281 del 2022, ; conf. Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass. n. 24295 del 30/09/2019; Cass. n. 17020 del 2014, cit.; Cass. n. 4554 del 22/03/2012; Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, cit.; Cass. n. 16123 del 18/08/2004). …”
Conclude la Suprema Corte che “… la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale. …”
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