La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19986 depositata il 12 luglio 2023, intervenendo in tema di efficacia della cessione del credito IVA, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… In materia tributaria, la cessione dei crediti richiesti a rimborso, per essere efficace, presuppone, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.m. 30 settembre 1997, n. 384, la notifica all’Ufficio delle Entrate o al Centro di Servizio, presso il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi del cedente, nonché al Concessionario del Servizio della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale del cedente alla data di cessione del credito; la omessa notifica al Concessionario del Servizio di Riscossione determina l’inefficacia relativa dell’atto di cessione di crediti e, dunque, la inopponibilità della cessione all’Amministrazione finanziaria» (Cass. sez. 5. N. 1237 del 2020); …”
 
La vicenda nasce dalla cessione di crediti Iva richiesti a rimborso effettuata con atto notarile dalla società contribuente a favore di una banca. La cessione veniva notificata all’Agenzia delle entrate, la quale comunicava la cessione all’Agente della Riscossione. L’Agente della Riscossione provvide al rimborso del credito IVA di una sola annualità a favore della società cedente, per le altre due annualità dapprima le sospese e poi le aveva archiviate per mancata produzione della documentazione richiesta da parte dell’istante. Formatosi il diniego tacito sulla richiesta di rimborso di detti crediti Iva avverso lo stesso veniva adita, dalla banca acquirente dei crediti IVA, la Commissione tributaria provinciale che accoglieva il ricorso. Avverso la decisione dei giudici di prime cure l’Amministrazione finanziaria proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello rigettarono sia il ricorso principale che quello incidentale confermando la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione dei giudici di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.
 
Gli Ermellini accolgono il ricorso.
 
I giudici di legittimità hanno precisato che “…

gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, prevedono che i crediti verso lo Stato siano ceduti con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal Notaio e che la cessione sia notificata all’Amministrazione centrale ovvero all’ente o ufficio cui spetta ordinare il pagamento;

lo stesso regime di forma opera in materia tributaria, in quanto l’art. 43-bis, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, che richiama l’art. 69 citato, e l’art. 1, secondo comma, del d.nn. 30 settembre 1997, n. 384, riconoscendo la trasferibilità dei crediti per imposte dirette, prevedono che possono formare oggetto di cessione i crediti, emergenti dalle dichiarazioni dei redditi per IRPEG, IRPEF e ILOR, e che deve essere rispettata la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dal Notaio;

l’art. 1, comma 4, del d.m. n. 384 del 1997 (avente natura di Regolamento) prevede espressamente quale condizione di efficacia della cessione del credito rispetto all’Ente impositore la doppia notifica all’Ufficio delle Entrate o al Centro di servizio, che hanno ricevuto la dichiarazione originaria, ed al Concessionario della riscossione competente alla data di cessione del credito;

[…]

-il tenore letterale delle disposizioni normative in esame lascia ritenere che la inosservanza dei prescritti requisiti di forma e di notifica comporti la inefficacia relativa dell’atto di cessione di crediti e, dunque, la inopponibilità all’Amministrazione finanziaria. In sostanza, l’atto avente ad oggetto la cessione di un credito tributario, in mancanza della doppia notifica, pur essendo valido tra le parti, non produce effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sicchè si produce una divaricazione nella posizione del creditore, che nel rapporto d’imposta continua ad essere il contribuente-cedente, sebbene in forza dell’atto di cessione titolare del diritto risulti il cessionario;

-dalla omessa notifica al Concessionario della riscossione non deriva dunque la nullità del contrato di cessione, ma la sola inefficacia della cessione nei confronti dell’Ufficio, risultando evidente che le norme in esame sono volte a salvaguardare il buon andamento dell’azione impositiva e la certezza e linearità dei rapporti tra Fisco e contribuente;

-la sola notifica all’Agenzia delle Entrate non è di per sé sufficiente a salvaguardare la ratio delle norme in oggetto, dovendosi al contrario ritenere che la necessità della notifica anche al Concessionario trovi giustificazione proprio nella tutela degli interessi erariali, essendo ben possibile che, al momento della notifica della cessione, il cedente sia interessato da iscrizioni a ruolo relative ai tributi oggetto di cessione o che si sia proceduto ad un’eventuale compensazione del credito ceduto operata dal cessionario;  …”

Sulla necessità della notifica della cessione del credito IVA non solo all’Agenzia delle Entrate ma anche all’Agente della riscossione viene chiarito, dai giudici della Corte Suprema,  in quanto esso non rappresenta solo un semplice adempimento formale ma assolve alla funzione di tutelare un primario interesse di natura pubblicistica.