RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 15 – La omessa impugnazione, entro il termine perentorio, di ogni atto di riscossione, mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto della irretrattabiIità del credito dell’ente impositore e non quello della insorgenza di un diritto nuovo e « diverso » in capo all’Agente della riscossione, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale

La omessa impugnazione, entro il termine perentorio, di ogni atto di riscossione, mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto della irretrattabiIità del credito dell'ente impositore e non quello della insorgenza di un diritto nuovo e « diverso » in capo all'Agente della riscossione, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 40929 – Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta

Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta

Rimborso dell’IVA ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, del d.P.R. n.633 del 1972 in caso di svolgimento di più attività – Risposta 23 dicembre 2021, n. 861 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 23 dicembre 2021, n. 861 Rimborso dell'IVA ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, del d.P.R. n.633 del 1972 in caso di svolgimento di più attività Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito ALFA (di seguito "Istante", "Società") riferisce di esercitare l'attività di coltivazione agricola [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40013 – Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di Iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 dicembre 2021, n. 40216 – In caso di ritardato rimborso di credito IVA, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo, che decorrono, ai sensi dell’art. 78, comma 33, lett. a), della l. n. 413 del 1991, nel testo ratione temporis applicabile anteriore alla modifica operata con il d.lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all’ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest’ultimo massimo di giorni sessanta

In caso di ritardato rimborso di credito IVA, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo, salvo che per il periodo complessivo, che decorrono, ai sensi dell'art. 78, comma 33, lett. a), della l. n. 413 del 1991, nel testo ratione temporis applicabile anteriore alla modifica operata con il d.lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all'ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest'ultimo massimo di giorni sessanta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40005 – Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli arti. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999 le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio

Agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, atteso che, ai sensi degli arti. 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 659/1999 le procedure di recupero sono disciplinate dal diritto nazionale, ex art. 14 cit., nel rispetto del principio di equivalenza fra le discipline, comunitaria e interna, nonché del principio di effettività del rimedio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34403 – Va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’eccedenza detraibile dell’i.v.a. anche con riferimento ad operazioni di leasing, laddove queste abbiano ad oggetti beni per i quali sia previsto il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza del contratto o prevedano l’attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni medesimi, e la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene

Va riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'i.v.a. anche con riferimento ad operazioni di leasing, laddove queste abbiano ad oggetti beni per i quali sia previsto il trasferimento di proprietà al conduttore alla scadenza del contratto o prevedano l'attribuzione al conduttore delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni medesimi, e la somma delle rate, interessi inclusi, sia praticamente identica al valore venale del bene

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 novembre 2021, n. 34780 – Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, perché allo stesso non sollecitati, ed ove una determinata questione che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità ha l’onere di indicare in quale atto del giudizio di merito l’abbia dedotta, così da permettere alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di ogni altro esame

Nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, perché allo stesso non sollecitati, ed ove una determinata questione che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità ha l'onere di indicare in quale atto del giudizio di merito l'abbia dedotta, così da permettere alla S.C. di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di ogni altro esame

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