RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19315 – La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione alla cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione alla cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2021, n. 19159 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 luglio 2021, n. 18950 – In tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, fatta salva la causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8

In tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito con la conseguenza che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento, fatta salva la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18800 – In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 l. 335/1995 invece che la regola generale sussidiaria prevista dall’art. 2946 c.c.

In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione la speciale disciplina della prescrizione prevista dall'art. 3 l. 335/1995 invece che la regola generale sussidiaria prevista dall'art. 2946 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 maggio 2021, n. 14066 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18350 – La disciplina dell’Iva di gruppo costituisce mera agevolazione rispetto all’esercizio degli obblighi di dichiarazione e dei diritti conseguenti delle società controllate, la prestazione della garanzia non ha funzione meramente cautelare dell’esistenza del credito, ma costituisce un presupposto costitutivo ai fini della effettiva operatività della medesima, essendo, quindi, necessario che sussistano i presupposti formali imposti al fine di beneficiare del particolare regime in esame, in coerenza con il principio secondo cui la compensazione, in materia tributaria, è ammessa nei soli casi previsti dalla legge

La disciplina dell'Iva di gruppo costituisce mera agevolazione rispetto all'esercizio degli obblighi di dichiarazione e dei diritti conseguenti delle società controllate, la prestazione della garanzia non ha funzione meramente cautelare dell'esistenza del credito, ma costituisce un presupposto costitutivo ai fini della effettiva operatività della medesima, essendo, quindi, necessario che sussistano i presupposti formali imposti al fine di beneficiare del particolare regime in esame, in coerenza con il principio secondo cui la compensazione, in materia tributaria, è ammessa nei soli casi previsti dalla legge

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17476 – Le persone fisiche che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni

Le persone fisiche che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni

Torna in cima