RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2021, n. 17476 – Le persone fisiche che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni

Le persone fisiche che hanno versato imposte per il triennio 1990-1993 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2021, n. 16481 – Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea»

Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, è espressamente escluso per «quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea»

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14880 – Diritto al rimborso di ritenute su redditi di lavoro dipendente per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 – art. 9, co. 17, Legge n. 289 del 2002

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14880 Tributi - IRPEF - Agevolazioni fiscali - Soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990 - art. 9, co. 17, Legge n. 289 del 2002 - Diritto al rimborso di ritenute su redditi di lavoro dipendente - Legittimità Ritenuto in fatto L'Agenzia delle Entrate propone [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2021, n. 13186 – Quando il diritto alla restituzione del versamento sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell’imposta, trova applicazione l’art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione

Quando il diritto alla restituzione del versamento sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, trova applicazione l'art. 21, comma 2, del D.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 aprile 2021, n. 11347 – La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11104 – La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento relativi a crediti contributivi di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 cod.civ.

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento relativi a crediti contributivi di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod.civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 aprile 2021, n. 11056 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”)

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito")

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