RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Molise sentenza n. 240 sez. 2 depositata il 28 luglio 2020 – La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza per l’esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c.

La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 luglio 2020, n. 16492 – Il cedente del credito IVA perde, per effetto del conferimento d’azienda, ogni legittimazione, mentre l’intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo – atteso l’avvenuto trasferimento dell’intera posizione – la diversità dei contribuenti

Il cedente del credito IVA perde, per effetto del conferimento d'azienda, ogni legittimazione, mentre l'intera posizione resta traslata sul cessionario, che, dunque, può utilizzare il credito in detrazione ovvero chiederne il rimborso, non assumendo alcun rilievo ostativo - atteso l'avvenuto trasferimento dell'intera posizione - la diversità dei contribuenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16232 – Il credito erariale relativo ad Irpef per la riscossione dell’imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, cod. civ. bensì all’ordinario termine dì prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.,

Il credito erariale relativo ad Irpef per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. bensì all'ordinario termine dì prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.,

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2020, n. 15506 – Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all’art. 6, comma 3, del di. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell’energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell’art. 29, comma 2, della I. n. 428 del 1990 è il fornitore

Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del di. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute, al pari delle accise, dal fornitore al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale e, nel caso di pagamento indebito, unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 29, comma 2, della I. n. 428 del 1990 è il fornitore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15292 – Prescrizione quinquennale dei crediti per i contributi previdenziali INPS ed INAIL

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 luglio 2020, n. 15292 Prescrizione quinquennale dei crediti - Contributi previdenziali INPS ed INAIL - Cartella esattoriale - Nessuna novazione oggettiva e soggettiva del credito Ritenuto che la Corte d’appello di Torino, con l’indicata ordinanza, ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza che aveva accolto parzialmente la domanda di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14369 – La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 luglio 2020, n. 13716 – In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, che non svolgono attività di impresa, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

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