RIMBORSI e PRESCRIZIONI TRIBUTARI

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 luglio 2019, n. 20342 – Il termine di decadenza, previsto dall’art. 38 del d.P.R n. 602 del 1973, decorrente dalla data del versamento, quanto ai versamenti diretti, o da quella in cui la ritenuta è stata operata, quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di Giustizia

Il termine di decadenza, previsto dall'art. 38 del d.P.R n. 602 del 1973, decorrente dalla data del versamento, quanto ai versamenti diretti, o da quella in cui la ritenuta è stata operata, quanto alle somme assoggettate a ritenuta alla fonte opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di Giustizia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 agosto 2019, n. 21082 – L’istituto della compensazione legale e giudiziale disciplinato dall’art. 1243 cod.civ. opera al di fuori di ogni potere eccezionale di autotutela riconosciuto alla pubblica Amministrazione, poiché consente a qualunque soggetto chiamato in giudizio per il pagamento di un credito, di opporre a propria volta in compensazione l’esistenza di un proprio controcredito anch’esso certo, liquido ed esigibile, con la conseguenza che il giudice, verificata la sussistenza dei requisiti del controcredito opposto, dichiara l’estinzione (totale o parziale) del credito principale per compensazione legale

qualora il contribuente agisca in giudizio per ottenere il rimborso di un proprio credito di imposta, l'Amministrazione finanziaria, ferma restando la facoltà di esercitare discrezionalmente i poteri autoritativi di sospensione del pagamento delle somme pretese dal creditore e di pronuncia di compensazione nel caso sia a propria volta titolare di controcrediti tributari nei confronti del contribuente, è comunque legittimata, nel corso del giudizio instaurato dal contribuente creditore, ad opporre in compensazione ai sensi dell'art. 1243 cod.civ., i propri crediti certi, liquidi ed esigibili, spettando conseguentemente al giudice la verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per la pronuncia della compensazione legale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 agosto 2019, n. 20744 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi, nella locuzione “inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”, di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, assoggettata a termine decadenziale per l’istanza di rimborso, rientra anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo.

in tema di rimborso delle imposte sui redditi, nella locuzione "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento", di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, assoggettata a termine decadenziale per l'istanza di rimborso, rientra anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 luglio 2019, n. 19979 – La procedura di cui all’art. 29, comma 4, cit., volta a consentire l’informazione sul preteso rimborso all’A.E. per i riflessi sui redditi dichiarati dell’esercizio di competenza, si applica anche nel caso di domande di rimborso relative a tributi basate sul solo diritto nazionale

la procedura di cui all'art. 29, comma 4, cit., volta a consentire l'informazione sul preteso rimborso all'A.E. per i riflessi sui redditi dichiarati dell'esercizio di competenza, si applica anche nel caso di domande di rimborso relative a tributi basate sul solo diritto nazionale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19811 – Va escluso il diritto al rimborso dell’accise nel caso di traslazione dell’onere su altri soggetti, posto che è evidente che solo nel caso in cui non sia avvenuta la suddetta traslazione può ragionarsi in termini di incisione del pagamento dell’accise versate sul reddito di impresa, con conseguente diritto al rimborso

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 luglio 2019, n. 19811 Accise - Forniture di gas naturale destinato alla produzione di energia elettrica - Riscossione - Istanza di rimborso Rilevato che la società P. s.p.a. e la A.T. s.r.l. hanno presentato separate istanze di rimborso delle accise relative a forniture di gas naturale destinato alla produzione [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19700 – Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990» è escluso per «quelli che svolgono attività d’impresa

Il diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento previsto dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore dei «soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990» è escluso per «quelli che svolgono attività d'impresa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2019, n. 19713 – L’indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l’indennità per ferie non godute, è da ritenere soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

'indennità sostitutiva del riposo settimanale, come pure l'indennità per ferie non godute, è da ritenere soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall'art. 2126 cod. civ. in favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore; sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell'elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione

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