RISCOSSIONE

Corte di Cassazione ordinanza n. 18179 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo

In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo

Corte di Cassazione ordinanza n. 18012 depositata il 6 giugno 2022 – Ove il contribuente abbia proposto tempestivamente ricorso avverso un atto impositivo, l’eventuale nullità della relativa notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.

Ove il contribuente abbia proposto tempestivamente ricorso avverso un atto impositivo, l'eventuale nullità della relativa notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18006 depositata il 6 giugno 2022 – Ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l’Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi

Ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l'Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi

Corte di Cassazione ordinanza n. 18002 depositata il 6 giugno 2022 – In tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria

In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria

Interposizione reale di società domiciliata alle isole Cayman. Art. 37, comma 3 del DPR 600/73 – Risposta n. 274 del 18 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 274 del 18 maggio 2022 Interposizione reale di società domiciliata alle isole Cayman. Art. 37, comma 3 del DPR 600/73 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  L'Istante (di seguito anche il manager) è un cittadino italiano che dopo aver terminato gli studi [...]

Corte di Cassazione sentenza n. 17481 depositata il 31 maggio 2022 – In materia di riscossione l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità

In materia di riscossione l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità

Corte di Cassazione ordinanza n. 17346 depositata il 30 maggio 2022 – L’emissione della cartella di pagamento secondo i presupposti delineati dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 54 bis, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000

L'emissione della cartella di pagamento secondo i presupposti delineati dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e dal d.p.r. n. 633 del 1972, art. 54 bis, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità della cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 giugno 2022, n. 18812 – In materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore

In materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore

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