RISCOSSIONE

Corte di Cassazione ordinanza n. 18449 depositata dell’ 8 giugno 2022 – In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del P.R. n.602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del P.R. n.602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22186 – La cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis cit. può essere impugnata, ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo. La mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute comporta la formazione del giudicato interno laddove le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente

La cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis cit. può essere impugnata, ex art. 19 d.P.R. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, poiché essa non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo. La mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute comporta la formazione del giudicato interno laddove le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente

Corte di Cassazione ordinanza n. 18707 depositata il 10 giugno 2022 – In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all’acquirente ai sensi dell’art. 60bis, d.P.R n. 633/1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l’amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell’omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale

In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento, quando la stessa è notificata all'acquirente ai sensi dell'art. 60bis, d.P.R n. 633/1972, ai fini della tutela del diritto di difesa, l'amministrazione assolve al suddetto onere quando, pur non essendo obbligata, ha fatto precedere la notifica da una comunicazione che contenga gli elementi idonei a rendere consapevole il cessionario della circostanza dell'omesso versamento di quanto dovuto dal cedente e delle ragioni per cui il prezzo di acquisto è inferiore a quello normale

Corte di Cassazione ordinanza n. 18179 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del sostituto d’imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo

In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo

Corte di Cassazione ordinanza n. 18012 depositata il 6 giugno 2022 – Ove il contribuente abbia proposto tempestivamente ricorso avverso un atto impositivo, l’eventuale nullità della relativa notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ.

Ove il contribuente abbia proposto tempestivamente ricorso avverso un atto impositivo, l'eventuale nullità della relativa notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione ordinanza n. 18006 depositata il 6 giugno 2022 – Ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l’Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi

Ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione, l'Agente per la riscossione deve dare la prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi

Corte di Cassazione ordinanza n. 18002 depositata il 6 giugno 2022 – In tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria

In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria

Interposizione reale di società domiciliata alle isole Cayman. Art. 37, comma 3 del DPR 600/73 – Risposta n. 274 del 18 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate - Risposta n. 274 del 18 maggio 2022 Interposizione reale di società domiciliata alle isole Cayman. Art. 37, comma 3 del DPR 600/73 Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO  L'Istante (di seguito anche il manager) è un cittadino italiano che dopo aver terminato gli studi [...]

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