RISCOSSIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5171 – Non è ravvisabile la violazione dell’art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli “estratti” non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle

Non è ravvisabile la violazione dell'art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli "estratti" non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 febbraio 2022, n. 5517 – Ai fini della regolarità dell’avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria, qualora esso consista in un atto c.d. impoesattivo, documento che assolve alla funzione di contestare al contribuente l’obbligo di pagamento di oneri tributari, avendo pertanto natura di atto impositivo, ed assolve anche alla funzione di costituire il primo atto della procedura esecutiva, l’indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale ad indicare il soggetto responsabile della complessiva procedura, non essendo necessaria l’indicazione che egli sia il responsabile sia della procedura di accertamento sia della procedura esecutiva

Ai fini della regolarità dell'avviso di accertamento notificato dall'Amministrazione finanziaria, qualora esso consista in un atto c.d. impoesattivo, documento che assolve alla funzione di contestare al contribuente l'obbligo di pagamento di oneri tributari, avendo pertanto natura di atto impositivo, ed assolve anche alla funzione di costituire il primo atto della procedura esecutiva, l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale ad indicare il soggetto responsabile della complessiva procedura, non essendo necessaria l'indicazione che egli sia il responsabile sia della procedura di accertamento sia della procedura esecutiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 746 – E’ stata affermata l’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l’impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)

E' stata affermata l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione; ciò per l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41840 – L’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, cit., è ammissibile solo se l’importo scaturisca da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche

L'emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, cit., è ammissibile solo se l'importo scaturisca da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 gennaio 2022, n. 183 – Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento

Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40013 – Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di Iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40733 – La cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di valutare la correttezza del calcolo degli interessi stessi

La cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di valutare la correttezza del calcolo degli interessi stessi

Applicabilità della ritenuta di cui all’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi da banche del Regno Unito dopo la Brexit – Risposta 21 dicembre 2021, n. 839 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 dicembre 2021, n. 839 Applicabilità della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi da banche del Regno Unito dopo la Brexit Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La banca Istante [...]

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