RISCOSSIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41840 – L’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, cit., è ammissibile solo se l’importo scaturisca da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche

L'emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis, cit., è ammissibile solo se l'importo scaturisca da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 gennaio 2022, n. 183 – Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento

Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 40013 – Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito. In tema di rimborso dell'eccedenza detraibile di Iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile e dell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40733 – La cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di valutare la correttezza del calcolo degli interessi stessi

La cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di valutare la correttezza del calcolo degli interessi stessi

Applicabilità della ritenuta di cui all’articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi da banche del Regno Unito dopo la Brexit – Risposta 21 dicembre 2021, n. 839 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 21 dicembre 2021, n. 839 Applicabilità della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi da banche del Regno Unito dopo la Brexit Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito La banca Istante [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39513 – Nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

Nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2021, n. 37347 – L’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento

L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 dicembre 2021, n. 38297 – Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario va applicato l’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da’ atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale

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