RISCOSSIONE

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23806 – La peculiare natura della cartella di pagamento, assimilabile ad un precetto, non impedisce l’emissione e la notifica della stessa anche dopo la “presentazione” della domanda di concordato preventivo, non costituendo l’inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, e non rientrando, quindi nel perimetro di cui alla L. Fall., art. 168

La peculiare natura della cartella di pagamento, assimilabile ad un precetto, non impedisce l'emissione e la notifica della stessa anche dopo la "presentazione" della domanda di concordato preventivo, non costituendo l'inizio della procedura esecutiva, il cui incipit è rappresentato dal pignoramento, e non rientrando, quindi nel perimetro di cui alla L. Fall., art. 168

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23044 – In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell’opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella

In tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23253 – In tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui all’articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni

In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'articolo 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2020, n. 20955 – Gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, n. 4, cod. civ

Gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21180 – In tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui all’art. 25, del d.P.R. n. 602 del 1973

In tema di riscossione delle imposte, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei loro confronti la decadenza di cui all'art. 25, del d.P.R. n. 602 del 1973

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 ottobre 2020, n. 21204 – In materia di ricorso per cassazione l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi

In materia di ricorso per cassazione l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 settembre 2020, n. 20189 – Nel caso in cui il titolo da cui deriva la pretesa tributaria provenga da uno Stato estero, la cartella di pagamento contenga elementi sufficienti a consentire al contribuente di valutare se contestarla; ma la congruità di tale contenuto va commisurata all’ambito, ristretto, delle questioni che lo stesso contribuente può sottoporre alla giurisdizione italiana

Nel caso in cui il titolo da cui deriva la pretesa tributaria provenga da uno Stato estero, la cartella di pagamento contenga elementi sufficienti a consentire al contribuente di valutare se contestarla; ma la congruità di tale contenuto va commisurata all'ambito, ristretto, delle questioni che lo stesso contribuente può sottoporre alla giurisdizione italiana

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20362 – Qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l’intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull’importo dell’imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all’art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente

Qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282 c.c., comma 1, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente

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