COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SICILIA – Sentenza 27 luglio 2020 n. 4280 – L’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione determina una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione
L'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo nel caso in cui dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione determina una semplice irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione