SANZIONI DISCIPLINARI

Il dipendente che usufruisce dei permessi ex legge 104/92 è tenuto a comunicare al datore di lavoro la propria assenza, anche se non è necessario ottenere una previa autorizzazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 5611 depositata il 3 marzo 2025, intervenendo in tema di licenziamento e permessi della legge 104/92, nel confermare la sentenza di appello ha chiarito che la mancata comunicazione dell’utilizzo dei permessi ex lege 104/92 non può essere equiparata all’assenza ingiustificata, se non previsto espressamente del Contratto [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3609 depositata il 12 febbraio 2025 – In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine – ancorché confermato per iscritto – dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell’art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell’illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.

In tema di illecito disciplinare, qualora il lavoratore abbia rifiutato di eseguire un ordine - ancorché confermato per iscritto - dalla cui esecuzione possa derivare la violazione di norme penalmente sanzionate, ai sensi dell'art. 51 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, va esclusa la configurabilità dell'illecito, in quanto, per effetto di tale disposizione collettiva, il lavoratore assume la titolarità di una posizione di garanzia, rilevante ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3563 depositata il 12 febbraio 2025 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4936 depositata il 25 febbraio 2025 – Le disposizioni dell’art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, riservata dall’art. 3 dello statuto dei lavori direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l’intervento in questione non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione

Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto dei lavori direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione

Legittimo il licenziamento del dipendente che svolge un’attività imprenditoriale autonoma in quanto è tenuto ad una condotta leale con gli interessi dell’azienda e deve evitare qualsiasi comportamento, anche extra-lavorativo, che ingeneri un conflitto con gli obiettivi e l’organizzazione aziendale

Legittimo il licenziamento del dipendente che svolge un'attività imprenditoriale autonoma in quanto è tenuto ad una condotta leale con gli interessi dell’azienda e deve evitare qualsiasi comportamento, anche extra-lavorativo, che ingeneri un conflitto con gli obiettivi e l’organizzazione aziendale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3627 depositata il 12 febbraio 2025 – Il diritto di critica con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi “esemplificativamente superato ove si attribuiscano all’impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l’addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira”

Il diritto di critica con specifico riferimento al rapporto di lavoro si è affermato che il limite di continenza espressiva può dirsi "esemplificativamente superato ove si attribuiscano all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira"

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