SANZIONI DISCIPLINARI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31513 dell’ 8 dicembre 2024 – La previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari

La previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29678 depositata il 19 novembre 2024 – Allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29678 depositata il 19 novembre 2024 Lavoro - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro - Assenza timbratura - Sproporzione sanzioni disciplinari - Inammissibilità Rilevato che  con sentenza del 2 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32155 depositata il 12 dicembre 2024 – La contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all’esigenza di consentire concretamente all’incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa

La contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa

Illegittimo il licenziamento di un dipendente sulla base di una riproduzione informatica di cui all’art. 2712 c.c. contestata dal lavoratore

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 30691 depositata il 29 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa sulla base di registrazioni meccaniche, ha ribadito il principio secondo cui " l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata, in ragione della loro formazione al di [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 30691 depositata il 29 novembre 2024 – L’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ. è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio

L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata, in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, alla esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32139 depositata il 12 dicembre 2024 – Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Al fine della tutela della reintegra il radicale difetto di specificità della contestazione è stato considerato equivalente all’ipotesi di insussistenza del fatto

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 33531 depositata il 20 dicembre 2024, intervenendo in tema di contenuto della contestazione disciplinare, ha ribadito il principio secondo cui "sul piano della selezione delle tutele, il radicale difetto di specificità della contestazione è stato considerato equivalente all'ipotesi di < <insussistenza del fatto>>" La vicenda ha [...]

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